Basta una scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate ma solo se non ci siano prescrizioni diverse nell'atto costitutivo o nello statuto stesso. Anche per quorum e convocazioni, le procedure semplificate valgono solo se già previste
Le associazioni non riconosciute (quindi prive di personalità giuridica) possono modificare il proprio statuto tramite scrittura privata, a condizione che non ci siano indicazioni diverse nell'atto costitutivo o nello statuto stesso. Il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali arriva in una nota a firma del direttore Alessandro Lombardi e vale anche per le associazioni che si siano costituite con atto pubblico.
Può essere sufficiente, quindi, il verbale dell'assemblea registrato all'Agenzia delle Entrate senza l'intervento del notaio. Questa indicazione vale anche per le modifiche previste dal Codice del Terzo settore.
In generale - precisa la nota - le associazioni riconosciute e le fondazioni sono costituite per atto pubblico; per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati. Ci sono poi delle eccezioni, riferibili agli enti con leggi speciali. Basti pensare al caso dell'impresa sociale in forma di associazione non riconosciuta, per cui, anche se l'ente è privo di personalità giuridica, l’atto costitutivo e le modifiche statutarie devono essere svolte in forma di atto pubblico.
La nota ricorda, inoltre, che entro la scadenza fissata dal codice del terzo settore (art. 101 comma 2) e poi prorogata fino allo scorso 31 ottobre, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus potevano adeguare il proprio statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, quindi con quorum costitutivi e deliberativi non qualificati, o eventuali minori formalità previste dallo statuto dell’ente. Oltre questa scadenza, è necessario raggiungere i quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie, e quindi seguire le regole previste per l’assemblea straordinaria.
È utile ricordare che le “modalità semplificate” valgono solo se lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; nel caso in cui non siano previste differenze tra quest'ultima e quella finalizzata alle modifiche statutarie, bisognerà seguire il normale iter previsto per le convocazioni pena l'invalidità delle sedute.