In una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si specifica anche che deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche
Con la nota n. 8017 del 3 luglio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel rispondere ad un quesito avanzato dalla Regione Lombardia, specifica come gli enti filantropici siano tenuti alla redazione del bilancio sociali solo nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 14 del codice del Terzo settore.
Nella sua disamina il Ministero parte anzitutto dalla disposizione generale sul tema, rappresentata appunto dall’art. 14 del codice del Terzo settore, la quale stabilisce che l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale vi è solo per gli enti del Terzo settore che hanno fatto registrare nell’anno precedente ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro.
A tale norma generale si affiancano altre disposizioni speciali del codice, le quali prevedono l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale per le imprese sociali e per gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (CSV), indipendentemente dalle loro dimensioni, e quindi derogando rispetto alla regola prevista dall’art. 14 del codice.
Per quanto riguarda gli enti filantropici, che si iscrivono nella sezione c) del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), si prevede che il bilancio sociale che essi redigono debba contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del codice del Terzo settore).
La nota ministeriale argomenta come da tale disposizione non discenda l’obbligo di redazione del bilancio sociale per tutti gli enti filantropici, indipendentemente dalla loro dimensione economica (come invece il codice stabilisce per le imprese sociali e gli enti gestori dei CSV), bensì la necessità di inserirvi uno specifico contenuto che tenga conto della natura dell’attività esercitata, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale.
In conclusione, gli enti filantropici sono tenuti a redigere il bilancio sociale solo qualora superino il limite dimensionale di cui all’art. 14 del codice del terzo settore; nel momento in cui ciò accada, dovranno inserire all’interno del bilancio sociale anche le informazioni specifiche previste dall’art. 39 dello stesso codice.
Tale soluzione è inoltre coerente con quanto prevedono le linee guida in tema di redazione del bilancio sociale, le quali non menzionano gli enti filantropici tra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale (paragrafo 3), ma declinano (al paragrafo 6, punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi.
© Foto in copertina di Enrico Genovesi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"