l codice del Terzo settore D.lgs 117/17 prevede che gli enti del Terzo settore (Ets) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano redigere, pubblicare sul proprio sito istituzionale e depositare nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ogni anno entro il 30 giugno, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida del Dm 4 luglio 2019. Del documento deve essere assicurata idonea diffusione.
Per gli enti per cui non è obbligatorio di legge, la redazione del bilancio sociale può rappresentare un importante mezzo per rispettare princìpi spesso richiamati anche nel codice del Terzo settore di trasparenza, informazione e rendicontazione delle proprie attività.
Il bilancio sociale è il risultato di un processo organizzato di raccolta di dati, di mappatura delle attività, di organizzazione delle informazioni. È essenziale quindi creare dei sistemi univoci di rilevazione dei dati ed identificare “a monte” del processo quali sono gli indicatori di riferimento.
Non esiste un set predeteriminato di indicatori. A seconda dell’obiettivo da raggiungere, della realtà organizzativa e dell’attività svolta, si andranno di volta in volta ad identificare indicatori di riferimento, anche potendone inserire ogni edizione di nuovi, in un’ottica graduale di implementazione del documento.
Nella redazione del bilancio sociale è obbligatorio attenersi ai seguenti principi, come enunciati nelle Linee guida Dm 4 luglio 2019:
–rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;
–completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;
–trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
–neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
–competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi/manifestatisi nell’anno di riferimento;
–comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia – per quanto possibile – spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);
–chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
–veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
–attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;
–autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.
Note per la compilazione:
La redazione del bilancio sociale varia a seconda delle regole interne dell’associazione: non esiste uno standard grafico unico.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, in coerenza con l’organizzazione dell’associazione.
I contenuti riportati per ogni sezione si distinguono in:
– contenuti obbligatori da Linee guida Dm 4 luglio 2019: in fucsia
– contenuti facoltativi, consigliati per fornire ulteriori informazioni sull’ente o proposte di sotto-sezioni: in blu
Gli enti tenuti ex lege a redigere il bilancio sociale devono riportare indice e sezioni come esposti, e riportare la trattazione di tutti i contenuti delle Linee guida Dm 4 luglio 2019 indicati come obbligatori (in fucsia nel format). È obbligatorio indicare la motivazione in caso di non compilazione di una sezione.
Gli enti non tenuti alla redazione del bilancio sociale, ma che intendano utilizzarlo quale strumento di rendicontazione e trasparenza, devono fare riferimento alla impostazione data anche compilandolo solo in parte, purchè si rispetti la finalità informativa del documento.
Solo i documenti conformi alle Linee guida possono fregiarsi della dicitura “bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 D.lgs 117/17”.
Si consiglia l’utilizzo di questo strumento, o di alcune sue parti, anche a tutti quegli enti per cui il bilancio sociale non è obbligatorio ma che, andando questo ad affiancare la mera rendicontazione economica, intendano dotarsi di un prezioso strumento di rendicontazione, trasparenza e comunicazione della realtà associativa ai propri stakeholder.
È consigliato l’inserimento di foto, tabelle o elementi grafici che possano facilitare la comprensione dei contenuti riportati e migliorare anche la comunicabilità del documento.
La proposta che segue è stata elaborata per l’Ets di tipo associativo e deve eventualmente essere adattata alle altre realtà di Ets, con l’opportuno inserimento delle disposizioni sul bilancio sociale previste per le singole categorie di Ets.
Questo format non prescinde da una attenta lettura delle Linee guida del Dm 4 luglio 2019 e non sostituisce le stesse nella redazione del documento.
È possibile inserire, tra i contenuti eventuali del bilancio sociale e in collegamento e coerenza con lo stesso, l’eventuale Valutazione di impatto sociale (Vis) generato dall’attività dell’ente nel contesto di riferimento, anche con riferimento alle Linee guida contenute nel Dm 23 luglio 2019.