Tempi e modalità
Gli enti non profit che intendano iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ed acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) devono adeguare il proprio statuto secondo le indicazioni previste nel codice del Terzo settore, e lo possono fare.
Nelle associazioni lo statuto deve essere modificato dall’assemblea, nelle fondazioni dal consiglio di amministrazione, secondo i quorum stabili nello statuto stesso. Nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche in statuto, nelle associazioni la modifica deve essere approvata, secondo quanto prevede il codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti.
Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) in “trasmigrazione” dai precedenti registri regionali, così come le Onlus, possono modificare i propri statuti utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tale facoltà è prevista fino al 31 dicembre 2023 e riguarda le sole modifiche obbligatorie e quindi necessarie per adeguarsi alla nuova normativa: esse sono state individuate puntualmente dalla circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. Ulteriori indicazioni si possono ricavare dai Vademecum per le modifiche allo statuto degli Ets, delle Odv e della Aps, oltre che dall’articolo “Statuti enti del Terzo settore, alcune indicazioni per non sbagliare”.
I passaggi concreti per la modifica dello statuto di un’associazione sono:
Se l’ente è una associazione non riconosciuta, anche se costituita in origine con atto pubblico, per la modifica non è necessario l’intervento del notaio.