Il nuovo decreto legge prevede che diversi progetti siano de-finanziati in tutto o in parte, soprattutto beni confiscati, piani urbani integrati e aree interne. Riprogrammate anche le risorse e nominati i Commissari per l’attuazione delle misure
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo 2024 il dl n. 19/2024 recante alcune disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr.
Il dl è in vigore dal 2 marzo 2024 ed è stato incardinato in V Commissione Bilancio della Camera dei deputati per la conversione in legge. Ecco alcune misure di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.
A seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al Pnrr, conclusosi con l’approvazione della decisione dell’8 dicembre 2023 da parte del Consiglio Ecofin, la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro.
L’incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del Pnrr come Missione 7) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del Pnrr alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa).
Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal Pnrr, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.
Per quanto di interesse, il dl n. 19/2024 interviene in generale incrementando il Fondo di rotazione per l’attuazione del Pnrr e di autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse Pnrr (art. 1), tra questi in particolare:
Il testo interviene anche:
Novità anche in merito alla realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.6).
Si tratta di interventi originariamente compresi nel Pnrr in relazione ai quali il Governo ha chiesto, in sede di revisione, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal Pnrr, in ragione delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento degli obiettivi previsti (almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025 e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026).
Ciò ha comportato – all’esito dell’interlocuzione intercorsa tra l’Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano e conclusasi con l’approvazione del Consiglio Ecofin con decisione dell’8 dicembre 2023 – l’integrale definanziamento della misura e degli interventi in essa compresi.
Da qui la previsione presente nel dl n. 19/2024 per cui, entro 30 giorni (dal 2 marzo 2024), è nominato, su proposta del Ministro dell’Interno e con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario che opera presso il Ministero dell’Interno, resta in carica fino al 31 dicembre 2029, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze ed eventualmente, mediante apposite convenzioni, anche delle strutture dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.
Alcune modifiche prevedono disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura (art.7).
É prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all’esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti.
Nell’ottica di uno snellimento della procedura di riutilizzo delle risorse, la disposizione prevede che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare gli enti attuatori degli interventi a utilizzare i ribassi d’asta realizzati nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d’opera, anche all’aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi relativi ai medesimi interventi.
Si prevede anche che il Dipartimento per lo Sport, sulla base degli indirizzi dell’autorità di governo competente in materia di sport, sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura, disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, nei Comuni delle isole minori marine, e l’efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del Pnrr. La previsione intende di fatto implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d’età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.
Previste anche alcune modifiche alle previsioni Pnrr in materia di Piani urbani integrati (Pua) per adeguarle alla recente revisione del Piano approvata a livello europeo (art. 34).
È difatti prevista una modifica dell’obiettivo da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026, che prevede adesso il completamento di circa 300 progetti (sui totali 600) di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane, in almeno una delle tre dimensioni seguenti:
Il soddisfacente raggiungimento dell’obiettivo dipende anche dal conseguimento di un risultato ulteriore, consistente nel completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.
Inoltre, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro previsti per la realizzazione degli interventi di rigenerazione, ad oggi il finanziamento risulta ridotto a circa 900 milioni di euro.
Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
Previste modifiche anche in materia di rigenerazione urbana per adeguare le previsioni alla recente revisione del Piano approvata a livello europeo (art. 35).
È difatti prevista una modifica dell’obiettivo da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026, che prevede adesso il completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai Comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026.
Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione), il finanziamento è oggi ridotto a 2 miliardi di euro.
© Foto in copertina di Roberto Pierini, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"