Sull’affidamento Anac aveva proposto criteri che riconducevano al Codice degli Appalti ma il parere allontana l’ipotesi che sia l’autorità anticorruzione a poter coordinare la materia
È stato pubblicato il 27 dicembre 2019 il parere n. 3235 del Consiglio di Stato in risposta alla richiesta di Anac di esprimersi sullo schema di nuove linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”.
L’Anac rilevava la necessità di individuare dei criteri univoci per gli affidamenti di servizi sociali, e quindi delle linee guida ai sensi dell’art. 213, comma II, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), anche se non vincolanti. Il tema è quello di coordinare la normativa dei contratti pubblici con la disciplina del terzo settore e, in particolare, fornendo “delle indicazioni applicative in merito ad alcuni istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale, in specie, alle convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale ex articolo 56 del codice del terzo settore, ai provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, alla co-programmazione e alla co-progettazione”. La proposta di Anac è di applicare alle concessioni sociali le disposizioni indicate dall’art. 164 del codice dei contratti pubblici.
La risposta del Consiglio di Stato è andata in diversa direzione. Alla luce del mutato quadro normativo - sono state introdotte modifiche che riducono i compiti dell’Anac con dl n. 32/2019 convertito con l. 55/2019 - la Sezione atti normativi del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover restituire lo schema di Linee Guida all’Anac al fine di verificare la compatibilità delle stesse con il prossimo Regolamento unico sul Codice degli Appalti e invitando l’Autorità a “rivedere le linee guida … con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo Settore che non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti”.