Pubblicate ieri 8 marzo le nuove indicazioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in Italia che coinvolgono anche le attività degli Ets. Misure specifiche per le zone rosse e inasprimento dei limiti su tutto il territorio nazionale
Si segnala che nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus) – che sostituisce integralmente il DPCM precedente – sono previste alcune disposizioni valide sino al 03/04/2020 che riguardano anche gli enti del terzo settore, qui di seguito riepilogate:
Art 1 - Disposizioni per la Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (comma 1)
a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
e) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere (…) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblici, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, (…); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
l) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d);
q) Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Art 2 - Misure valide sull’intero territorio nazionale (comma 1)
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (…) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
r) la modalità di lavoro agile [smart working o lavoro a distanza] disciplinata dagli art da 18 a 23 della L 22/05/2017, n. 81, può essere applicata (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
Si invita alla lettura dell'intero Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020
Si invita al massimo rispetto delle disposizioni e alla loro più ampia diffusione
Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie:
Sempre a causa del coronovirus, il ministero delle Politiche sociali ha sospeso i termini di esecuzione dei progetti di interesse generale finanziati nel 2017/2018. Anche i centri di servizio per il volontariato si sono riorganizzati per mantenere per proseguire le attività mantenendo le dovute attenzioni.