Pubblicate le indicazioni modalità, termini di presentazione e contenuto delle istanze per richiedere il sostegno previsto dal Sostegni bis. Il fondo è destinato ai titolari di partita iva soggetti a chiusura per l'emergenza epidemiologica
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su modalità, termini di presentazione e contenuto delle istanze per richiedere il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, tra cui anche organizzazioni non profit, che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1 gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. Il fondo stabilito dal cosiddetto Sostegni-bis (art. 2, commi 1-4 d.l. n. 73/2021) e le indicazioni sono contenute nel provvedimento del 29 novembre 2021 a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le istanze possono essere presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica dal 2 dicembre al 21 dicembre 2021.
La dotazione complessiva del fondo è di 140 milioni di euro. La destinazione prioritaria di 20.000.000 di euro è a favore dei soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 25 luglio 2021.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del Fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione, individuando nell’Agenzia delle entrate il soggetto erogatore dello stesso.
Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte e professione che svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici Ateco 2007 indicati nell’Allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021
e che hanno registrato, per effetto delle misure emergenziali adottate, nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.
Della dotazione complessiva del fondo pari a 140 milioni di euro:
20 milioni di euro sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di 25.000 euro;
120 milioni di euro sono ripartiti tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 con le seguenti modalità:
3 mila euro, per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400 mila euro;
7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
12 mila euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3 mila euro, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021 definisce le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’iban del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
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