Controlli, verifiche e sanzioni

I soggetti responsabili, gli obblighi per il datore di lavoro, le modalità di controllo sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

* Contenuti aggiornati al 23 febbraio 2022

CHI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Il controllo è a carico delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro dei soggetti che a vario titolo svolgono attività lavorativa.

Al personale che svolge la propria attività in luoghi di lavoro privati si applicano le stesse disposizioni previste per il settore pubblico in termini di disciplina su controlli, verifiche e sanzioni sull’imposizione del green pass.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

L’amministrazione pubblica e il datore di lavoro del settore privato sono tenuti al controllo del rispetto dell’obbligo del personale di accesso munito di green pass.

Tali soggetti sono tenuti a:
a) definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli;
b) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, che trasmetteranno gli atti al Prefetto.

COME EFFETTUARE LA NOMINA DELL’INCARICATO ALLA VERIFICA

Le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati individuano i i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.

Nell’atto di nomina dell’incaricato alla verifica occorre indicare le modalità operative per svolgere il controllo, che sono:

  • utilizzo dell’app “VerificaC19”;
  • richiesta di documenti di identità se risultano incoerenze;
  • indicazione di non raccogliere i dati personali
  • indicazione di non permettere l’accesso alle persone prive di green pass;
  • richiesta di intervento della forza pubblica in situazioni di possibili rischi.

L’incaricato alla verifica è tenuto a firmare il modulo di incarico, così come da esempio (da scaricare qui).

QUALI SONO LE MODALITÀ DI VERIFICA

La verifica del green pass è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l’apposita applicazione mobile (“VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

I controlli devono effettuarsi in maniera prioritaria, laddove possibile, ogni volta che si accede ai luoghi di lavoro, potendo comunque essere svolti anche a campione.

Le verifiche devono essere effettuate con le modalità operative di cui al Dpcm 17 giugno 2021, come modificato dal Dpcm 12 ottobre 2021.

Anche se non obbligatorio, è consigliabile tenere un registro delle presenze in cui monitorare i controlli sul green pass.

Qui è possibile scaricare il modulo di esempio.

FAQ. DOMANDE E RISPOSTE UTILI

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore privato?

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle previsioni del Dpcm 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti.

È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.

Oltre all’app “VerificaC19”, sono disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche, per il settore privato, possono avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. È possibile effettuare la verifica del “green pass” anche tramite autocertificazione?

Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

3. Con quali modalità è opportuno informare i lavoratori e i volontari dell’obbligo del green pass e delle modalità di verifica?

Sul punto il dl n. 127/2021 non si esprime, ma da un punto di vista operativo appare necessario rendere un’informativa a tutti i dipendenti e ai volontari sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo. È possibile scaricare qui un modello fac-simile di tale informativa.

4. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, devono esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio dell’applicativo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non può essere soggetto ad alcun controllo.

5. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde Covid-19 e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

6. È necessario verificare quotidianamente il possesso della certificazione verde del lavoratore?

Al   fine   di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al  datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

7. I soggetti incaricati alla verifica delle violazioni devono essere dipendenti o possono essere soggetti terzi?

Il dl n. 127/2021 non specifica nulla al riguardo, ma la risposta pare poter essere positiva circa l’utilizzo di soggetti terzi.

8. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non è più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

9. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

10. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo, quindi anche i lavoratori autonomi.

11. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Nel caso di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

12. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

13. In caso di verifica non a campione, è immaginabile un procedimento disciplinare nei confronti dell’addetto al controllo nel caso in cui si riscontri un accesso di un soggetto privo di green pass?

Sì, pare sostenibile la contestazione in considerazione del fatto che si sarebbe in presenza di una violazione rispetto ad una mansione assegnata.

14. Quali sono le conseguenze qualora un volontario non fosse in possesso del “green pass”? L’associazione che non controlla il “green pass” ai volontari potrebbe incorrere in sanzioni?

Se, a seguito del controllo prima dell’accesso al posto di lavoro, il volontario risultasse privo del green pass, potrebbe essere allontanato dal posto di lavoro.
Qualora, invece, il volontario prestasse la propria attività senza il possesso del green pass, potrebbe essere punito con sanzione dai 600 ai 1500 euro.
Il datore di lavoro può essere punito con sanzione da 400 a 1000 solo nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure per disporre le verifiche del possesso del green pass, anche a campione.

Foto di Mabel Amber, who will one day da Pixabay

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