L'indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali vale per quelle sociali e i loro consorzi in base alla correlazione con la rendicontazione economica. Il documento andrà depositato al registro delle imprese
Con la nota n. 8452 del 24 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che il termine del 30 giugno per il deposito del bilancio sociale si applica anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le quali dovranno depositarlo presso il registro delle imprese.
Nel documento, scritto una volta acquisito il parere conforme dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del Lavoro richiama l’importante nota n. 29103 del 31 gennaio 2019 (sulle disposizioni applicabili alle cooperative sociali) e coglie l’occasione per ribadire alcuni punti fondamentali in tema di gerarchia delle fonti del diritto del Terzo settore.
Il ragionamento ministeriale parte dall’art. 3, c. 1 del codice del Terzo settore, norma cardine che stabilisce come le disposizioni dello stesso codice “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”. Una disciplina particolare è sicuramente quella delle cooperative sociali, alle quali si applicano in ordine gerarchico: le disposizioni di cui alla legge 381 del 1991 in materia di cooperative sociali; la normativa specifica delle cooperative; le disposizioni di cui al decreto legislativo 112 del 2017 in tema di imprese sociali (si ricorda che le cooperative sociali sono infatti considerate imprese sociali “di diritto”).
Il Ministero rileva come nessuna delle fonti appena menzionate stabilisca per le cooperative sociali un termine di deposito del bilancio sociale alternativo a quello del 30 giugno, il quale si applica anche alle imprese sociali sulla base di quanto stabilito dalle linee guida adottate con decreto ministeriale 4 luglio 2019; né le fonti citate dispongono che le cooperative sociali possano prescindere da uno specifico termine per il deposito. L’estensione anche ad esse del termine del 30 giugno deve quindi considerarsi pienamente compatibile con la disciplina delle cooperative sociali: qualora così non fosse, conclude il Ministero, si avrebbe una situazione in cui le cooperative sociali sarebbero gli unici enti del Terzo settore privi di un termine per il deposito del bilancio sociale, e ciò sarebbe in contrasto con l’omogeneità del sistema.
Il Ministero ritorna poi, sempre nella nota in oggetto, sulla stretta correlazione ed interdipendenza esistente fra il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, peraltro già messa in luce nella recente nota n. 7073 del 26 maggio scorso. Lo fa per ricordare come non è ovviamente vietato che il deposito del bilancio sociale presso il registro delle imprese possa avvenire anche prima del 30 giugno, per gli enti per i quali il deposito del bilancio di esercizio ha una scadenza precedente. Così come è possibile un deposito successivo al termine del 30 giugno, sulla base di quanto disposto dalla disciplina civilistica ordinaria in tema di approvazione del bilancio di esercizio delle società, oppure di quanto previsto dalla recente normativa emergenziale (in particolare dall’art. 106 del decreto “Cura Italia”).