Entra in vigore domani 14 ottobre il nuovo provvedimento governativo per contrastare l’aumento dei contagi in Italia. Indicazioni sull’utilizzo delle mascherine ma anche sulle attività ludiche, ricreative ed educative per i minori, lo sport, i centri culturali e sociali e la disabilità
Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 – in vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 – contiene nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e che interessano anche il mondo del terzo settore e del non profit in generale.
Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 125/2020, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 disponendo tra l’altro:
Tra le altre cose, il decreto n. 125/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
In attesa dell’adozione del d.P.C.M. di oggi, ha continuato ad avere effetto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 e le misure in esso contenute, tra cui l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Le disposizioni del citato d.P.C.M. 7 settembre 2020 sono sostituite da quelle dell’odierno d.P.C.M. 13 ottobre 2020, i cui contenuti sono qui di seguito sintetizzati.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi.
Da tale obbligo sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di rispettare il divieto di assembramento e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’accesso dei minori ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 (anche con modalità a distanza); allo stesso modo, nelle Università lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle relative prescrizioni.
Diverse prescrizioni sono introdotte in merito allo svolgimento dell’attività sportiva e motoria all’aperto o al chiuso e alle competizioni sportive: il riferimento è, in particolare, alle limitazioni concernenti la presenza del pubblico e le modalità di svolgimento degli sport di contatto e al necessario rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
Nello specifico:
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni predette, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali;
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Inoltre le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Il provvedimento pone limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (consentite soltanto in forma statica), alle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo e agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche (tutte da svolgersi secondo precise prescrizioni).
Allo stesso modo, sono previste restrizioni allo svolgimento di feste (al chiuso e all’aperto) e prescritte condizioni specifiche per l’accesso al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, come quello ai luoghi di culto, al fine di evitare assembramenti di persone.
Condizioni particolari sono imposte per lo svolgimento di attività economiche al dettaglio e delle attività dei servizi di ristorazione (quest’ultime consentite entro precisati limiti temporali).
Il d.P.C.M. interviene anche in merito all’erogazione del trasporto pubblico locale e di linea (affidando al presidente della Regione la relativa programmazione funzionale a contenere l’emergenza), allo svolgimento delle attività professionali (da attuarsi anche mediante il lavoro agile) e alle attività degli stabilimenti balneari e delle strutture recettive.
Specifiche disposizioni sono poi previste in merito agli spostamenti da e per l’estero, in relazione agli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e con riferimento alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
Completano il provvedimento le prescrizioni relative agli obblighi dei vettori e degli armatori e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.