Cosa prevede la Legge di bilancio 2025 su politiche sociali e Terzo settore

Nessun incremento ai fondi del 5 per mille, salta il rifinanziamento del Fondo di contrasto alla povertà educativa e nessuna soluzione adeguata alle nuove norme su controlli e spending rewiew per gli enti privati. Ecco le principali misure previste nella manovra

Il 30 dicembre 20224 è stata pubblicata in GU la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n.207) che prevede importanti interventi in materia, tra l’altro, di Irpef, taglio alle detrazioni, lavoro, pensioni, famiglia, scuola, sanità e trasporti.

La legge non prevede l’incremento dei fondi al 5 per mille (il cui tetto è stato sforato negli ultimi due anni comportando una decurtazione degli importi riconosciuti agli enti).

Non prevede poi il rifinanziamento del Fondo di contrasto alla povertà educativa, un provvedimento che nel corso degli ultimi anni ha consentito la operatività di “Con i Bambini impresa sociale” portando all’attivazione di oltre 800 progetti e il coinvolgimento di oltre 500.000 bambini.

Infine non è stata trovata una soluzione adeguata alla decisione di procedere all’applicazione anche agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (Ets), dei controlli e della spending review già previsti per gli enti pubblici (il riferimento è al famigerato art. 112 del disegno di legge governativo presentato per l’esame parlamentare alle Camere, poi divenuto art. 1, commi 857-858 della legge in esame).

In un quadro generale che ha visto una generalizzata contrazione dei diversi fondi (si pensi, ad esempio, alla riduzione delle risorse destinate ai Comuni, diminuite di oltre 4 miliardi di euro, riduzione che non potrà che avere ricadute negative sull’offerta di servizi ai cittadini), compresi quelli dedicati al sociale (leggi anche “Un'analisi della spesa sociale nella legge di bilancio 2025-27”), nell’assenza di previsioni specifiche rivolte al Terzo settore e al sostegno degli Ets (fra le poche note positive, le risorse destinate al Servizio Civile Universale incrementate da circa 143 milioni di euro a oltre 320 milioni di euro per ciascun anno 2025-2027), per quanto interessa il Terzo settore e il non profit in generale si segnalano diverse novità.

Ecco quali:

Povertà alimentare e diritto all’abitare

Previste misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità, che dispongono:

  • l’incremento di 50 milioni di euro con decorrenza dal 2025 della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;
  • il rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2025 della dotazione del Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (Carta “Dedicata a te”), da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale e che, pur trattandosi di una misura di carattere sociale, continua a essere di titolarità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 1, commi 102-104).

Si segnala anche il rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026 (art. 1, commi 117-119).

Formazione e lavoro

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) previsto dal Pnrr nell’ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, la possibilità per le Regioni di destinare le risorse loro assegnate nell’ambito di tale programma anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal programma (art. 1, comma 197).

Si segnala anche la modifica dei requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi e lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (art. 1, commi 198 e 199).

Prevista l’istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025, 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 4 milioni di euro per l’anno 2027, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti (art. 1, commi 213-214);

Violenza sulle donne

Previsto l’incremento, per un importo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza (art. 1, commi 221-222).

Disabilità e assistenza socio-sanitaria

Per quanto riguarda l’attuazione della riforma della disabilità prevista nel PNRR ed attuata con specifica disciplina legislativa, è prevista l’autorizzazione all’Inps a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025 (art. 1, comma 231).  Per tali finalità, si incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento (art. 1, comma 232). Inoltre si prevede una riduzione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di tali figure nella riforma in materia di disabilità (art. 1, comma 233);

La norma contiene anche la modifica delle norme procedurali per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 234).

Inoltre, è prevista la modifica alla normativa istitutiva del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare (art. 1, comma 235), prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:

- l’assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;

- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

La disposizione in esame non incrementa le risorse del Fondo sopra menzionato;

Prevista l’istituzione di un fondo, con una dotazione per l’anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 236).

La norma contiene l’attribuzione di un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2025, in favore della Fish - Federazione italiana per il superamento dell'handicap (art. 1, comma 238).

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, si prevede l’incremento di 200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, del fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all’art. 1, comma 333 l. n. 160/2019 (art. 1, comma 253).

La legge di bilancio contiene un incremento, pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2025, dello stanziamento annuo per la realizzazione di progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali (art. 1, comma 263).

Sport, Lea e accesso al Fondo di garanzia PMI al Terzo settore

Viene istituito il fondo “Dote per la famiglia” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025 per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), e degli enti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di Isee (art. 1, commi 270-271);

Previsto un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (art. 1, comma 302).

Tra le misure, la proroga al 31 dicembre 2025 delle norme relative al Fondo di garanzia PMI approvate lo scorso anno, proroga che lascia però inalterata la misura: pertanto se, da un lato, viene consentito l’accesso anche agli Ets commerciali, dall’altro rimane in vigore il “bizantino” meccanismo previsto per gli enti non commerciali (la costituzione di un apposito fondo da alimentarsi da parte di risorse private) sinora inattuato.

Rigenerazione urbana e beni confiscati alla criminalità

Previste alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominatoProgramma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (art. 1, commi 799-800) e la revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 805-808).

Con l’obiettivo di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, prevista l’assegnazione di contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti (art. 1, comma 809).

Limiti e controlli sui contributi agli enti privati

Con una formula normativa parzialmente diversa da quella presente nell’art. 112 del disegno di legge governativo presentato alle Camere, si rileva la previsione per cui gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, provvedono a effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate (art. 1, comma 857).

Si estende poi a questi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa già previste per gli enti pubblici (commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’art. 1 l. n. 160/2019). Conseguentemente, detti soggetti, a decorrere dall’anno 2025, non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023 (art. 1, comma 858);

Sostegno agli oratori

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato a incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio. Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, commi 902-907).

© Foto in copertina di Lorena Pagnon, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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