Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Si ricorda che le comunità energetiche possono qualificare anche gli enti del Terzo settore.
L’Agenzia chiarisce che i servizi residenziali – comprendenti anche i servizi di vitto e alloggio e tutte le prestazioni accessorie, incluso il trasporto – sono esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, comma primo, numero 21), del Dpr Iva a prescindere dalla natura del soggetto erogatore e anche se resi in regime di appalto.
Con riferimento ai centri diurni, viene invece riconosciuta l’esenzione esclusivamente con riferimento ai servizi sanitari – da intendere come servizi di diagnosi, cura e riabilitazione – resi da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute oppure da figure elencate nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto passivo che fornisce la prestazione ai sensi del n. 18 del primo comma del citato articolo 10.
Ebbene dalla documentazione emerge che le quote sono necessarie per la “copertura delle spese dei servizi centrali [quali ad esempio: materiali di consumo, viaggi del personale, riunioni, attività di sensibilizzazione, servizi (quali la consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, ecc.), attrezzature (quali software, licenze, ecc.), nonché la retribuzione del direttore generale] della stessa infrastruttura europea di ricerca (…). Ne consegue che, in tale ipotesi, non realizzandosi tra l’Istante e il Consorzio alfa un rapporto sinallagmatico, non sussiste il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Iva”.
Sul tema si segnalano anche la risposta pubblicata il 21/5/2021, n. 361, la risoluzione n. 156/E del 22/7/1996, la risposta ad interpello pubblicata il 7/1/2022, n. 2, la circolare n. 34/E del 2013
Il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute per iscrivere i figli ad attività sportiva concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente? Per l’Agenzia delle entrate sì, sul tema è intervenuta con la risposta ad interpello n. 144/2024 del 3/07/2024.
La possibilità di applicare l’articolo 51, comma 2, lettera fbis) del testo unico delle imposte sui redditi prevede ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12,” di alcuni servizi è infatti limitata ai “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Anche nel caso in cui l’attività sportiva sia svolta all’interno di istituti scolastici ma erogata da associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate non ritiene si possa applicare l’agevolazione mentre si può applicare ai costi sostenuti per la partecipazione a ”centri estivi e invernali”, all’accesso ai servizi delle ”ludoteche”, al rimborso di spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico, ivi incluso il rimborso del servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di baby-sitting.
L’obbligo sussiste, quindi, anche quando la compensazione dei crediti con i debiti è solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data.
La risposta (n. 138/2024) dell’Agenzia delle entrate è no, atteso che la detrazione si applica agli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nella rispettiva anagrafe e registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti qualificatori in quanto è l’iscrizione nella relativa anagrafe e registri che ha effetti costitutivi del relativo status (in tal senso Agenzia delle entrate, circolare n. 23/E del 2022).
Se una Onlus, Odv e Aps si iscrive nel Runts nulla osta alla fruizione del Superbonus nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal comma 10 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Diversamente, un ente iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle Onlus non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli enti del Terzo settore.
Resta da verificare, caso per caso, se l’ente affiliante preveda o meno la possibilità che sia richiesto il tesseramento di una persona che non sia legata da un rapporto associativo con l’affiliata ma che sia un mero fruitore dei relativi servizi.
Dalla documentazione prodotta a parere dell’Agenzia delle entrate non sussiste tale presupposto per cui non può trovare applicazione il superbonus sull’intervento da realizzare sul convento da adibire a tali servizi.
Con l’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 la Regione ha concesso contributi nella forma di credito d’imposta a favore di chi (persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale) effettua erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva localizzati in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. I beneficiari possono essere sia soggetti pubblici che privati, tra questi soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive; società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive ed enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.
Il beneficio fiscale trova disciplina nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento al comma 10 bis che disciplina le modalità di calcolo su si segnalano anche i chiarimenti forniti con le circolari 3/2023 e 13/2023. Destinatari dell’agevolazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.
Con il provvedimento di prassi in commento vengono chiariti i seguenti aspetti: