Dall’Agenzia delle entrate

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale

LUGLIO 2024

Il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute per iscrivere i figli ad attività sportiva concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente? Per l’Agenzia delle entrate sì, sul tema è intervenuta con la risposta ad interpello n. 144/2024 del 3/07/2024.

La possibilità di applicare l’articolo 51, comma 2, lettera fbis) del testo unico delle imposte sui redditi prevede ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12,” di alcuni servizi è infatti limitata ai “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Anche nel caso in cui l’attività sportiva sia svolta all’interno di istituti scolastici ma erogata da associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate non ritiene si possa applicare l’agevolazione mentre si può applicare ai costi sostenuti per la partecipazione a ”centri estivi e invernali”, all’accesso ai servizi delle ”ludoteche”, al rimborso di spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico, ivi incluso il rimborso del servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di baby-sitting.

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GIUGNO 2024

Può accedere ai benefici fiscali del superbonus un ente che aveva i requisiti qualificatori di una Onlus ma non si è mai iscritto alla relativa anagrafe e che intende iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)?

La risposta (n. 138/2024) dell’Agenzia delle entrate è no, atteso che la detrazione si applica agli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nella rispettiva anagrafe e registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti qualificatori in quanto è l’iscrizione nella relativa anagrafe e registri che ha effetti costitutivi del relativo status (in tal senso Agenzia delle entrate, circolare n. 23/E del 2022).

Se una Onlus, Odv e Aps si iscrive nel Runts nulla osta alla fruizione del Superbonus nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal comma 10 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Diversamente, un ente iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle Onlus non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli enti del Terzo settore.

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MAGGIO 2024

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 115/2024, conferma, in linea con la Circolare 18/2018, la possibilità che le associazioni di promozione sociale effettuino servizi verso persone non associate ma iscritte alle attività i cui corrispettivi specifici sono decommercializzati in quanto trattasi di persone tesserate ad una associazione nazionale a cui l’associazione di promozione sociale risulta affiliata.

Resta da verificare, caso per caso, se l’ente affiliante preveda o meno la possibilità che sia richiesto il tesseramento di una persona che non sia legata da un rapporto associativo con l’affiliata ma che sia un mero fruitore dei relativi servizi.

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Con la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 15 maggio sono state fornite agli uffici indicazioni in merito al c.d. ravvedimento speciale. Si ricorda che con il “decreto Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), è stato prevista l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fornite indicazioni in relazione alla riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

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MARZO 2024

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere all’interpello n. 75/2024, chiarisce che il social housing non è contemplata come attività tipica delle Onlus e che affinché questa possa essere ricondotta nel settore della ”assistenza sociale” si rende necessario operare nei confronti di persone in condizione di svantaggio, dove il criterio del disagio economico può concorrere con altri criteri relativi alle condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. In mancanza di dette condizioni, la mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati, non sembra pertanto rientrare all’interno del settore di attività dell’assistenza sociale.

Dalla documentazione prodotta a parere dell’Agenzia delle entrate non sussiste tale presupposto per cui non può trovare applicazione il superbonus sull’intervento da realizzare sul convento da adibire a tali servizi.

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Con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7066” – denominato “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22” da esporre nella sezione erario e da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con l’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 la Regione ha concesso contributi nella forma di credito d’imposta a favore di chi (persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale) effettua erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva localizzati in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. I beneficiari possono essere sia soggetti pubblici che privati, tra questi soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive; società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive ed enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

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GENNAIO 2024

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2/2024 all’interpello di una Onlus, fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo del superbonus relativo ad interventi di risparmio energetico realizzati su diverse unità immobiliari.

Il beneficio fiscale trova disciplina nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento al comma 10 bis che disciplina le modalità di calcolo su si segnalano anche i chiarimenti forniti con le circolari 3/2023 e 13/2023. Destinatari dell’agevolazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.

Con il provvedimento di prassi in commento vengono chiariti i seguenti aspetti:

  • il beneficio si applica anche se si svolgono solo servizi sociosanitari o solo servizi assistenziali;
  • in assenza di specifiche indicazioni nella norma, la Onlus può applicare l’agevolazione anche quando negli immobili svolga attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate nel rispetto dei limiti indicati dal d.lgs. n. 460 del 1997;
  • l’agevolazione spetta quando si detiene l’immobile in virtù di un titolo idoneo che può essere la proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito purché il proprietario abbia espresso il consenso all’esecuzione dei lavori. Non rappresentano titoli validi invece un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie. Per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l’Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10 bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

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