Non sono soggette all'obbligo delle gare previste dalla direttiva Bolkestein le concessioni marittime, fluviali e lacuali di Asd e Ssd che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione di benessere psicofisico. Definite anche le modalità di recupero dell’Ici non versata dagli enti non commerciali
È stato convertito in legge, con alcune modifiche, il cosiddetto decreto Salva infrazioni (dl. 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2024, n. 166), che interviene sull’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Per quanto interessa il non profit, il provvedimento – che dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del Coni e da enti del Terzo settore – definisce le nuove procedure di affidamento delle nuove concessioni.
Queste, infatti, devono essere espletate successivamente all’entrata in vigore del dl n. 131/2024 ed entro il 30 giugno 2027, da cui però esclude gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici e Asd e Ssd iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico.
Sono anche fissate le modalità di recupero dell’esenzione Ici riconosciuta agli enti non commerciali: si prevede, infatti, che la dichiarazione per il recupero dell’Ici relativa al periodo dal 2006 al 2011 deve essere presentata dai soggetti passivi che hanno inviato la dichiarazione Imu/Tasi per gli enti non commerciali in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei Comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui.
Vediamo in dettaglio tali previsioni.
Viene spostato il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027 (art. 1 concernente la chiusura della procedura d’infrazione n. 2020/4118).
Pertanto, continuano ad avere efficacia fino a tale data le concessioni comprese quelle:
Il differimento – disposto al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento definite dalla legge n. 118/2022 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea – si applica a tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 118/2022 e sulla base di proroghe o rinnovi già precedentemente disposti.
In merito invece alle nuove procedure di affidamento delle concessioni, sempre l’art. 1 sostituisce integralmente l’art. 4 della cosiddetta legge sulla concorrenza (legge n. 118/2021), definendo nuove procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive avviate successivamente all’entrata in vigore del dl. in questione.
A questo proposito, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stata introdotta una modifica al provvedimento che esclude dall’ambito di applicazione della disciplina delle nuove procedure di affidamento gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività previste dalla cosiddetta Riforma dello sport (art. 7, comma 1, lett. b), dlgs n. 36/2021), ossia attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, da svolgersi in via stabile e principale, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
La deroga opera a condizione che le suddette attività siano svolte da:
È prevista poi, quale ulteriore condizione, che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea.
Rimane fermo per i suddetti enti l’obbligo di versamento del canone previsto.
Recupero Ici per enti non commerciali
Il provvedimento disciplina anche la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’Ici prevista a favore degli enti non commerciali (art. 16-bis).
In particolare, viene attivato il recupero dell’Ici non pagata dal Terzo settore fra il 2006 e il 2011, in virtù di un’esenzione giudicata illegittima dalla sentenza della CGUE 6.11.2018 (cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P), ma con restrizioni che ne limitano il raggio d’azione: il recupero avviene nei confronti di enti con un debito superiore a 50.000 euro segnalati da una dichiarazione Imu-Enc per il 2012 o 2013 o da un accertamento comunale formale.
Un Dpcm – da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del dl in questione – fisserà i termini di pagamento e interessi. I debiti sopra i 100.000 euro potranno essere dilazionati in 4 rate trimestrali.
© Foto in copertina di Raffaello Spano, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"