DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

Gratuità dell’azione volontaria

Il prerequisito perché si parli di attività di volontariato è la natura gratuita della collaborazione ma non tutti coloro che operano gratuitamente sono volontari.

Nell’attività di volontariato deve infatti essere insita la volontà di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Volontari free

Se un volontario si rifiuta di dare all’ente i suoi dati non può essere qualificato come volontario di quell’ente e pertanto non può utilizzare né le divise né i pettorali dell’ente, né strumenti della stessa, né essere considerato tale dal responsabile del servizio. La dirimente sarà quella di poter esibire elenchi precisi ed ordinati dei volontari in quel momento in servizio. Se poi l’area è sottoposta al controllo e responsabilità dell’ente, sarà possibile anche chiedergli di lasciare l’area in quanto non autorizzato a permanervi. È chiaro che ogni situazione andrà vagliata anche sulla base dello scenario in cui ci si troverà ad operare.

Volontariato occasionale e volontariato continuativo

Si ritiene che i docenti che gratuitamente si impegnano nella realizzazione di un corso siano qualificabili potenzialmente come volontari continuativi perché il corso presuppone un’articolazione nel tempo dell’attività didattica.
Non ci sono indicazioni normative o di prassi. Nelle more di un chiarimento ministeriale può essere utile regolamentare questo aspetto con delibera dell’organo amministrativo al fine di adottare comportamenti uniformi. I criteri di cui ci si potrebbe astrattamente avvalere sono:

  1. è occasionale il volontario non associato che supporta gratuitamente l’organizzazione in una manifestazione;
  2. è continuativo il volontario che pur intervenendo in iniziative spot si impegna a far parte dello staff che si occupa di tutte le iniziative (per esempio in un gruppo raccolta fondi): criterio della reiterazione dell’azione volontaria;
  3. è tendenzialmente continuativo il volontario che sia anche associato: criterio del legame con l’organizzazione;
  4. è tendenzialmente continuativo il volontario che partecipa a momenti formativi per svolgere l’attività di volontariato: criterio dell’impegno profuso per svolgere l’attività.

Se non ha preso l’impegno per quei mesi, quindi, potrebbe essere un occasionale. Nel qual caso, si ricorda, dovrà essere comunque assicurato ed inserito nell’elenco dei volontari occasionali o nell’apposita sezione del registro volontari.

Attività di “volontariato” nell’ambito di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni

Nei casi descritti non si parla di volontari – la cui qualifica è subordinata alla circostanza che il collaboratore svolge l’attività per sua libera scelta – ma di collaborazioni gratuite rese nell’ambito di un accordo con le amministrazioni.

La figura del tirocinante

Il tirocinante non viene considerato un volontario perché la causa dell’impegno risiede nell’acquisizione di competenze nel percorso curriculare o extracurricolare. In entrambi i casi non si configura come rapporto di lavoro.

Volontariato e crediti formativi

Non è la permanenza del servizio che qualifica il volontario continuativo quanto piuttosto che lo stesso volontario si sia attenuto alla procedura prevista dallo statuto dell’ente per diventare tale (per esempio: domanda di ammissione, contratto di volontariato, delibera di ammissione, partecipazione a corsi di formazione, anzianità di servizio, iscrizione nel registro dei volontari, copertura assicurativa, ecc.). Per poter usufruire dei crediti formativi, inoltre, dovrà essere analizzato il protocollo dell’ente che li rilascerà in quanto su quel documento potrebbero essere inserite precisazioni relative alla frequenza. È chiaro che ogni situazione andrà vagliata anche sulla base dello scenario in cui ci si troverà ad operare.

Differenza tra associati e volontari

No, concettualmente il libro soci ed il registro volontari sono due documenti distinti.
Non è espressamente previsto come obbligatorio ma sicuramente può essere utile far compilare un modulo per la manifestazione di volontà di collaborare alle attività associative come volontari, continuativi o occasionali. Questa manifestazione di volontà può avvenire nella domanda di ammissione, tanto più se si tratta di un modulo che viene compilato annualmente per l’aggiornamento dell’anagrafica dell’associato e l’eventuale rinnovo del consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente al trattamento dell’immagine del socio dell’associato. In alternativa può trattarsi di un modulo distinto.
La qualifica non è legata al rischio ma alla circostanza che nell’attività gratuita resa sia insita la volontà di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Nell’elenco dei volontari occasionali o in apposita sezione del registro volontari.
È possibile avvalersi di volontari non associati anche nel caso in cui prestino la propria collaborazione in via continuativa. Questi dovranno risultare nel registro volontari ed essere debitamente assicurati.
Nel registro volontari vanno inseriti esclusivamente i volontari, sia associati che non associati. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’ente sceglie le modalità con cui raccogliere la disponibilità dei volontari (associati o meno) e in ogni caso li inserisce nel registro dei volontari.
È possibile – ma non obbligatorio – prevedere diverse categorie di soci purché ad essi siano garantiti gli stessi diritti. La previsione viene indicata in statuto.

Nel libro degli associati vanno inseriti tutti gli associati. L’associato è colui che aderisce all’ente perché ne condivide i relativi scopi istituzionali e a cui devono essere garantiti i diritti di partecipazione democratica alla vita associativa. La domanda di ammissione viene accolta nelle modalità indicate in statuto e viene comunicata all’interessato la relativa accettazione (art. 23 dlgs 117/17) quindi l’associato viene inserito nel libro degli associati.

Qualificazione dei componenti l’organo amministrativo come volontari

I componenti dell’organo amministrativo possono essere considerati volontari e possono rientrare tra i volontari continuativi laddove non percepiscano indennità di carica (espressamente esclusa esclusivamente per le organizzazioni di volontariato salvo che per i componenti dell’organo di controllo professionisti) né compensi.

In che termini si definisce la prevalenza di attività di volontari associati?

I volontari possono essere presenti in tutti gli enti del Terzo settore (Ets) ma nelle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) sono essenziali ai fini qualificatori (devo quantificarne la presenza) mentre nelle imprese sociali devono essere «accessori».

Con riferimento alle Odv si applicano i seguenti vincoli:

  • si avvalgono «in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati» (art. 32 CTS);
  • il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 33 CTS).

Con riferimento alle Aps si applicano invece i seguenti vincoli:

  • si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 CTS);
  • il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 CTS).

Per quanto concerne la quantificazione dei lavoratori, il Ministero del Lavoro (nota n. 18244 del 30 novembre 2021) afferma che devono essere comunicati e computati solo i dati di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi con tutela Inail. Il Ministero afferma però “con esclusione, pertanto, dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità”.

In sintesi, nelle Aps si devono calcolare e comunicare solo i dati di dipendenti e co.co.co. ai fini del requisito di cui al punto 2 ma ai fini del requisito di cui al punto 1 è bene monitorare anche i lavoratori autonomi, soprattutto i titolari di partita iva che svolgono una prestazione continuativa nei confronti dell’associazione.

Per quantificare i volontari si ricorre al criterio capitario (nota n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro) non assumendo rilevanza l’impegno di ore profuso, criterio questo necessario esclusivamente per calcolare i costi figurativi dell’ente (dm 19 maggio 2021 n. 107). In assenza di indicazioni di prassi, si consiglia di computare solo i volontari continuativi il cui numero va comunicato nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Assunzione della qualifica di volontario

Gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa devono essere strutture aperte all’adesione di nuovi associati: è vietata qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso all’associazione (art. 21 CTS), al contempo l’adesione all’associazione è libera per cui chi si candida a svolgere l’attività di volontario potrebbe scegliere di non presentare la domanda di ammissione.

Si ricorda che il Ministero del Lavoro si è soffermato sul tema delle discriminazioni nella nota n. 18244 del 30 novembre 2021 e nella nota n. 1309 del 6 febbraio 2019.

L’assunzione della qualifica di volontario è in ogni caso subordinata al rispetto delle disposizioni regolamentari di cui si è dotato l’ente (es: partecipazione obbligatoria ai percorsi formativi).

Pagamento quota sociale

Se sono associati sono tenuti a concorrere alle spese generali dell’ente nelle modalità contemplate dall’ente stesso che può prevedere sia il versamento di una quota all’atto dell’ammissione che un contributo associativo annuale.

Se sono esclusivamente volontari – salva diversa previsione statutaria o regolamentare – non sono chiamati a versate contributi associativi.

Volontariato nelle imprese sociali e nelle cooperative sociali

Il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori (art. 13 dlgs 112/2017) fatta salva la specifica disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nelle cooperative sociali è ammessa la presenza di soci volontari ma il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (Ministero dello Sviluppo economico nota del 31/1/2019) e nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) contrattualizzati con la PA (quindi servizi socio-sanitari ed educativi), le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti (legge 381/91).

Sul tema si evidenziano due possibili interpretazioni:

  1. a) devono essere necessariamente soci per espressa indicazione dell’art. 2 della legge 381/91: le previsioni del dlgs 112/17 sono applicabili alle cooperative sociali solo per quanto non già disciplinato dalla normativa speciale e in quanto compatibili (posizione assunta dell’Alleanza delle cooperative italiane nella nota del 25/3/2021);
  2. b) possono essere anche non soci: «la polizza assicurativa stipulata dalla cooperativa sociale in favore dei propri volontari (attenzione: sia soci sia terzi) deve coprire non solo «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (art. 2, comma 3, legge n. 381/1991, integrato dal dm 11 giugno 1992, valevole solo per i soci volontari) ma anche «la responsabilità civile verso i terzi (art. 13, comma 2, terzo periodo, dlgs n. 112/2017)» (posizione che si evince dalla lettura di una nota in calce allo studio del Notariato 205/2018).

Volontariato in organizzazioni non enti del Terzo settore

Laddove non ci sia una norma che ne prevede l’obbligatorietà (come è previsto per esempio nella riforma dell’ordinamento sportivo) non si configura l’obbligo giuridico ma l’opportunità di assicurare i volontari. In questo caso si deve verificare con l’istituto assicurativo quali siano le condizioni della polizza e le informazioni che è pertanto necessario fornire con riferimento ai volontari.

Incompatibilità tra volontario e lavoratore

Il codice del Terzo settore afferma l’assoluta incompatibilità tra la figura del volontario e quella di lavoratore retribuito a prescindere dalla tipologia di inquadramento lavoristico, inclusa pertanto la collaborazione di natura autonoma occasionale. Questo ovviamente non inibisce la possibilità per una persona di cambiare il proprio rapporto con l’ente del Terzo settore nel tempo e non è infrequente che le persone che crescono all’interno dell’organizzazione come volontarie acquisiscano quel mix di competenze necessarie per poter operare al meglio, ma non potrà mai coesistere nella stessa persona la contemporanea qualifica di volontario e persone retribuita. Sarà in questo caso necessario conservare la documentazione attestante la volontà di non prestare più l’attività in qualità di volontario, con la conseguente cancellazione dal registro dei volontari.

Si ricorda che a parere del Ministero del Lavoro (nota n. 18244 del 30 novembre 2021) i soci delle organizzazioni di volontariato non possono in ogni caso essere retribuiti.

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