Pubblicato in GU il decreto che definisce i criteri per usufruire di detrazioni e deduzioni al proprio reddito per erogazioni al terzo settore. Il riferimento è al valore “normale” del bene ma in alcuni casi sarà necessaria una perizia di stima. Necessaria anche una specifica documentazione
Ora anche donare in natura conviene grazie ai benefici fiscali previsti dalla nuova normativa sul terzo settore. Già dal 1 gennaio 2018, infatti, è possibile usufruire di detrazioni o deduzioni dal proprio reddito in caso di erogazioni in denaro. L’art 83 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) prevede analoghe agevolazioni alle persone fisiche o giuridiche anche in caso di donazioni in natura ma, per renderle operative, è necessaria l’emanazione di un apposito Decreto. Le modalità sono state definite finalmente col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.
È possibile accedere alle agevolazioni se si effettua un’erogazione liberale in natura destinata agli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’obbligo è che le erogazioni siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In questo periodo di transizione, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea sulle agevolazioni fiscali e dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore, possono accedere a questi stessi benefici anche le Onlus, le Odv e le Aps iscritte negli appositi registri, a patto che li utilizzino in conformità alle proprie finalità statutarie.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Previsti anche dei casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (art 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).
Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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