Possibile estensione e rimodulazione delle misure di accoglienza diffusa gestite anche dagli enti del Terzo settore e un contributo fino a 40 milioni di euro in favore dei Comuni e un altro fino a un massimo di 100 euro al giorno pro-capite per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati. Incrementato anche il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Arrivano una serie di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 del cosiddetto dl Aiuti (dl 17 maggio 2022, n. 50). Novità per quanto riguarda l’accoglienza umanitaria dei profughi provenienti dall’Ucraina anche con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117 della legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del dl n. 21/2022.
Per quanto riguarda le misure di interesse per le organizzazioni del Terzo settore e non profit, si segnala – oltre il sostegno degli obiettivi del Pnrr alle grandi città (art. 42 del dl Aiuti) – l’incremento delle risorse del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” con le risorse del Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).
Nei due provvedimenti sono presenti misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a seguito della crisi in Ucraina, con l’incremento, in particolare, della disponibilità delle forme di accoglienza diffusa già previste dal dl n. 21/2022 per un massimo di ulteriori 15 mila unità. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre l’estensione e la rimodulazione di tali misure di accoglienza anche oltre le unità previste sulla base delle effettive esigenze e delle risorse già impiegate (art. 44 del dl Aiuti).
Ancora, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40 milioni per l’anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore di questi Comuni.
Potenziate, quindi, le misure già vigenti di assistenza e accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina presenti nel già citato dl 21/2022.
In particolare, tali misure sono adottate, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono l’attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del Terzo settore per garantire l’accoglienza fino a 15 mila persone, sulla base di convenzioni con soggetti che dimostrino di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione (art. 31 del testo convertito).
È stato inoltre inserito un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i Comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto (art. 31-bis).
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