La nuova normativa supera il regime concessorio per la sua acquisizione e stabilisce regole standard sui requisiti patrimoniali minimi. In sintesi l’intervento del notaio Gianluca Abbate al quickinar organizzato da Terzjus, in collaborazione con CSVnet e Forum nazionale del Terzo settore
L’acquisizione della personalità giuridica degli Ets è una delle novità della riforma del Terzo settore, grazie alla quale viene superato il preesistente regime concessorio previsto dal dpr n. 361/2000. L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), infatti, ove ricordano determinate condizioni, comporta il conseguimento, in forma omogenea e lineare, della personalità giuridica. La maggior parte degli enti associativi già costituiti. ad oggi, non ne è provvista: non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, e ciascun ente potrà valutare se cogliere o meno questa opportunità di poter lavorare in maggior tranquillità e sicurezza, dato che per personalità giuridica si intende l’autonomia patrimoniale perfetta.
Il tema è stato oggetto di uno dei quickinar “Gli Ets verso il registro unico (Runts)”, ciclo di appuntamenti online sull’applicazione della riforma organizzato da Terzjus, con la collaborazione di CSVnet e Forum terzo settore, in media partnership con Cantiere terzo settore. A relazionare e confrontarsi con i numerosi utenti collegati, Gianluca Abbate, consigliere di amministrazione di Terzjus, designato dal Consiglio nazionale del notariato di cui è membro nel quickinar dal titolo “Il ruolo del notaio a supporto degli Ets: Runts e personalità giuridica”. Ecco una sintesi del suo intervento.
Con il codice del Terzo settore (dlgs 117/2021 o Cts) la legge delega 106 del 2016 è stata attuata, superando il sistema concessorio per il riconoscimento della personalità giuridica dei cosiddetti “enti no profit”. Finora, l’unica possibilità per ottenerla era di attenersi a una procedura piuttosto “disomogenea” secondo il meccanismo introdotto dal dpr 361 del 2000 che rimette a Prefetture, Regioni e Province autonome il potere discrezionale di valutare la legalità degli atti costitutivi delle associazioni o delle fondazioni e, soprattutto, la sussistenza della consistenza patrimoniale necessaria, senza un parametro minimo unitario a cui attenersi su tutto il territorio nazionale. Una procedura che, si ricorda, risulta tutt’ora valida per tutti gli enti senza scopo, di cui al libro primo del codice civile, che non intendono conseguire la qualifica di Ets.
L’esperienza di questi 20 anni dall’entrata in vigore del dpr n. 361, appena citato, ha evidenziato alcuni aspetti fallaci. In primis, come sopra indicato, il requisito patrimoniale dato che l’impianto normativa non prevede un parametro di riferimento unico da considerarsi quale soglia di sbarramento.
Per la concessione della personalità giuridica, quindi, in alcune aree territoriali, la Prefettura (o la Regione o la Provincia autonoma) poteva ritenere necessario un determinato importo, totalmente diverso rispetto a quanto praticato in altri territori, creando così una disparità di trattamento e ponendo anche dubbi di legittimità. Questo eccesso di discrezionalità ha messo un’ipoteca sull’omogeneità nell’iter per l’ottenimento della personalità giuridica.
Il codice del Terzo settore ha voluto, pertanto, superare questo meccanismo, anche se solo per gli enti del Terzo settore.
La personalità giuridica si configura come autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire quella posizione giuridica, per cui dei debiti risponde solo l’ente con il suo patrimonio e non vi è, in aggiunta, una responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell’ente stesso.
Negli enti sprovvisti di personalità giuridica, pertanto, vige la previsione dell’articolo 38 del codice civile, ai sensi del quale sussiste la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente.
L’articolo 22 del codice del Terzo settore introduce un’importante novità seguendo, sotto alcuni aspetti, quanto già previsto nel 2000 dalla riforma delle società di capitali.
è ovviamente quello sulla legalità sostanziale: il notaio, nel ricevere l’atto costitutivo di un ente del Terzo settore (Ets) o il verbale di adeguamento di un ente già esistente, in maniera preventiva dovrà verificare che il loro contenuto sia conforme alle prescrizioni del codice del Terzo settore e che, quindi, l’ente disponga di tutti quegli elementi minimi indispensabili per la configurabilità di ente del Terzo settore.
Il secondo controllo che spetta al notaio è quello relativo alla verifica della congruità patrimoniale. Una delle novità del codice del Terzo settore, infatti, è la determinazione di parametri fissi univoci per tutto il territorio nazionale.
Per le associazioni il limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta a 15.000 euro, per le fondazioni invece è di 30.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 22, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo di un ente del terzo settore, dovrà verificare, sulla base a una documentazione contabile completa, che sussista il minimo patrimoniale previsto per associazioni o fondazioni.
Nel caso in cui i controlli sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto o sulla consistenza patrimoniale abbiano dato un esito positivo, il notaio dovrà procedere, nei 20 giorni successivi alla stipula, alla iscrizione dell’atto costitutivo del registro unico nazionale del Terzo settore. Questa iscrizione avrà una natura costitutiva perché ne conseguirà l’acquisizione della personalità giuridica. L’ente iscritto nel registro unico nazionale dal notaio, quindi, sarà un ente del Terzo settore con personalità giuridica.
In sintesi, quindi, per tutti gli enti no profit che vogliano essere Ets e vogliono conseguire la personalità giuridica, intesa come autonomia patrimoniale perfetta, l'unica strada è quella dell'articolo 22 del codice del Terzo settore, ossia rivolgersi al notaio in quanto pubblico ufficiale, che opererà i controlli appena descritti.
È utile precisare che il codice del Terzo settore non ha abrogato il dpr 361 del 2000, ossia il provvedimento legislativo che ha finora disciplinato l’iter per l’acquisto della personalità giuridica e che rimarrà in vigore per tutti gli enti senza scopo di lucro che non vogliano diventare enti del Terzo settore, (scelta facoltativa e non obbligatoria). Per gli enti che vogliano acquisire la personalità giuridica senza diventare Ets, l’iter sarà quello consolidato di rivolgersi alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per presentare tutta la documentazione e rimettersi alla discrezionalità della pubblica amministrazione per la concessione della personalità giuridica.
Una delle domande che più frequentemente vengono poste sul ruolo del notaio attiene a come si procede alla verifica sulla consistenza patrimoniale per l’acquisizione della personalità giuridica e in particolare all’iter da seguire per avere certezza che il controllo vada a buon fine.
Nell’articolo 22 del codice del Terzo settore viene espressamente evidenziato che, se il patrimonio minimo consiste in denaro, deve essere integralmente versato al momento dell’atto costitutivo. Il comma 4 del già citato articolo 22 prevede, infatti, che la somma in parola deve essere “liquida e disponibile”.
Ma come se ne dà certezza? La strada principale è l’emissione di un assegno circolare intestato al costituendo ente, così come avviene per le società a responsabilità limitata in sede di costituzione. In alternativa è possibile, ad esempio, fare un versamento concreto sul conto dedicato e impignorabile del notaio, in qualità di pubblico ufficiale, che attesterà la sussistenza della somma di denaro sufficiente per raggiungere il limite minimo di 15.000 o 30.000 euro.
Una delle novità introdotte dal codice del Terzo settore è la possibilità che il patrimonio iniziale dell’ente sia costituito da beni diversi dal denaro. In questo caso, ai fini della determinazione del valore concreto, la relativa valutazione deve emergere da una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritto nell'apposito albo tenuto dal Mef.
La relazione dovrà essere concretamente e formalmente allegata all’atto costitutivo ricevuto dal notaio. Il comma 4 dell’art 22 del Cts si limita a prevedere i requisiti soggettivi dell'autore della perizia. Non è richiesta la designazione da parte di un soggetto terzo rispetto agli associati o ai fondatori, ai quali compete, in via esclusiva, la nomina dell’esperto. Ciò in analogia a quanto previsto, per le società a responsabilità limitata, dal secondo dell’articolo 2465 del Codice civile, diversamente da quanto previsto, invece, per le società per azioni, per le quali l’articolo 2343 affida la designazione del perito al presidente del tribunale territorialmente competente.
Sembra da escludersi la possibilità di procedere alla costituzione di un ente del Terzo settore con personalità giuridica mediante il conferimento nell’ente di prestazione di opere e servizi, anche nel caso in cui questi conferimenti “atipici” siano garantiti da polizze assicurative o fideiussioni bancarie, così come non è possibile il conferimento di credito, a differenza di quanto accade per le società di capitali. È da preferire questa interpretazione restrittiva, nonostante l’articolo 22 contempli, tra i conferimenti, anche beni diversi dal denaro. Il punto è che quando si parla di “beni” è importante riferirsi alla nozione giuridica prevista dal codice civile, per cui “bene” sono “le cose che possono formare oggetto di diritti”. Si tratta quindi di beni materiali o immateriali (come i brevetti o i marchi), ma non di diritti: per questo motivo non si ritiene che la prestazione di opera oppure il credito possano costituire oggetto di conferimento in Ets in modo da essere computati ai fini della determinazione del minimum di 15.000 o 30.000 euro necessario per il conseguimento della personalità giuridica.
Altro aspetto fondamentale previsto dall’articolo 22 comma 5 è che la consistenza del patrimonio minimo persista durante la vita dell’ente e non subisca oscillazioni rilevanti. Si tratta di una condizione importante per garantire lo svolgimento delle attività di interesse generale dell’ente. Per questo motivo è previsto un obbligo di ricostituzione del patrimonio dell’ente a opera dell’assemblea dell’associazione o dell’organo amministrativo della fondazione, da convocarsi senza indugio nel caso in cui dovesse risultare che il patrimonio dell’ente, per condizioni fisiologiche o patologiche, si abbassi al di sotto del limite minimo.
Il requisito patrimoniale, quindi, sembra assumere una connotazione dinamica. Il legislatore, infatti, ha voluto dare un significato non formale ma concreto, garantendo la sussistenza di un netto patrimoniale necessario per avere una struttura solida operativa, fattuale e non solo nominalistica.
Lo stesso discorso vale anche per gli enti già costituiti e non solo per quelli di nuova costituzione. Il comma 6 dell’articolo 22 si riferisce proprio alle modifiche statutarie di adeguamento degli enti senza scopo di lucro con personalità giuridica o che vogliano conseguirla, e che aspirano, allo stesso tempo, a diventare ente del Terzo settore. L’articolo 22 va poi coordinato con un’altra norma fondamentale, oggetto di varie proroghe reiterate nell’ultimo triennio: l’articolo 101 del codice del Terzo settore che prevede quorum semplificati per l’approvazione dell’adeguamento. L’ultima scadenza - fissata prima per il 30 ottobre 2020 e poi per il 31 marzo 2021* - consente agli enti già esistenti, che intendano adeguarsi alla disciplina del codice del Terzo settore, di poterlo fare con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. L’obiettivo è di facilitare le operazioni di adeguamento, specialmente per quegli enti che hanno una base associativa molto ampia e per i quali il rispetto dell’articolo 21 del codice civile - che prevede quorum molto qualificati per le modifiche statutarie - potrebbe diventare un ostacolo concreto alla fattibilità dell’adeguamento. Anche dopo la scadenza del 31 marzo 2021** gli enti potranno adeguarsi ma dovrà tenersi conto dei quorum necessari per le modifiche statutarie.
Anche gli enti del Terzo settore che non vogliano conseguire la personalità giuridica possono rivolgersi al notaio per avere la certezza granitica e inconfutabile che il contenuto costitutivo del proprio statuto sia conforme al dettato normativo e coerente con l’impostazione e con la disciplina del Terzo settore.
Il momento maggiormente atteso nella evoluzione della Riforma è quello dell’operatività del Runts. Dopo una serie di ritardi dovuti alla complessità della partenza e alle grandissime problematiche connesse all’emergenza epidemiologica, i tempi di istituzione e di conseguente operatività del Runts si sono diluiti, con il decreto del 15 settembre 2020, si è arrivati finalmente alla sua istituzione.
Solo dal momento della sua operatività, però, potremo dire che la Riforma è entrata nel concreto della sua operatività, la cui gestione è di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ma la cui fattiva attuazione sarà affidata alle Regioni o alle Province autonome. Sarà un registro informatico, pubblico e sarà accessibile in via telematica.
Tra le domande che spesso vengono avanzate sul tema della personalità giuridica, una riguarda gli enti che sono già costituiti. In questo caso, infatti, come si fa a determinare la decorrenza dei 20 giorni di cui all’articolo 22 del Cts dal momento della stipula dell’atto notarile, entro i quali deve avvenire, a mezzo del notaio rogante, l’iscrizione al registro unico nazionale?
Per gli atti stipulati finora, la previsione normativa che postula tale termine tassativo di 20 giorni non è da considerarsi ancora operativa, proprio perché il registro unico del Terzo settore non è ancora in funzione.
Questo termine, però, è strettamente connesso alla verifica della sussistenza del patrimonio e per questo motivo la soluzione non può che essere unica: per gli Ets già costituiti e per gli enti preesistenti che abbiamo già deliberato l’adeguamento al Cts, sarà necessario che i rispettivi rappresentanti legali, con lo statuto già conforme al codice del Terzo settore, depositino presso il notaio rogante la documentazione contabile da cui emerga la sussistenza del patrimonio minimo di 15.000 o 30.000. Da quel momento decorreranno i 20 giorni previsti per il deposito al registro unico nazionale del Terzo settore.
Si tratta di una soluzione concordata anche con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e sembra essere l’unica strada percorribile per garantire il rispetto totale dell'articolo 22 del codice del Terzo settore e una certa uniformità nell’iter di riconoscimento della personalità giuridica. In questo modo, si vogliono evitare interpretazioni fuorvianti e procedure farraginose come accaduto prima della riforma.
In virtù di quanto sopra esposto, uno degli aspetti fondamentali è la facilitazione dell’intero percorso che offre una grande possibilità agli enti senza personalità giuridica che potranno sempre acquisirla, con la sicurezza di dover disporre e di un patrimonio mimino determinato e non più indefinito. È vero che l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore non è obbligatoria, ma si rileva che la maggior parte degli enti vogliono seguire questa strada anche perché le attività di interesse generale (art. 5 del Cts) hanno un ambito di applicazione così ampio da ricomprendere la stragrande maggioranza dei contesti di operatività degli enti no profit.
**Mentre veniva elaborato il testo è stata pubblicata la proroga per l’adeguamento degli statuti degli Ets, al codice del Terzo settore dlgs 117/2017 secondo le modalità dell’assemblea ordinaria e sena costi di registrazione, al 31 maggio 2021.
Tutte le registrazioni video dei quickinar sono consultabili alla pagina youtube di Terzjus.
* Testo rivisto dal relatore.