Per l’approvazione del bilancio, ogni associazione deve
convocare una volta l’anno l’assemblea (art. 20, c. 1, del
codice civile): tale obbligo, nonostante sia posto specificamente per le sole associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) si applica in modo estensivo a tutte le associazioni, e quindi anche a quelle non riconosciute, ma più in generale a tutti gli enti non lucrativi.
Ecco le tempistiche e gli adempimenti che caratterizzano l’approvazione del bilancio di esercizio.
Il termine per l’approvazione del bilancio
Per quanto riguarda il termine entro il quale il bilancio di esercizio deve essere approvato da parte degli enti non lucrativi, il codice civile non dice nulla di specifico e quindi gli statuti degli enti prendono solitamente a riferimento la normativa in tema di società (ed in particolare l’art. 2364, c. 2, del codice civile), che prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Per le Onlus esiste invece una disposizione specifica, secondo la quale il termine è fissato espressamente entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 20-bis del dpr 600 del 1973, ancora oggi in vigore).
Si propone qui il caso più frequente, cioè quello degli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio: entro il prossimo 30 aprile dovrà quindi essere convocata l’assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio dell’esercizio 2024.
Vi sono comunque associazioni il cui esercizio sociale non coincide statutariamente con l’anno solare: ciò è frequente ad esempio nelle associazioni sportive, dove l’esercizio solitamente parte dal 1° luglio e si chiude il 30 giugno: in questo caso, qualora statutariamente sia stato posto sempre il termine dei 120 giorni, l’assemblea per l’approvazione del bilancio non dovrà più essere convocata entro il 30 aprile bensì entro il 31 ottobre.
L’iter di approvazione del bilancio
Gli organi coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio di un ente associativo sono l’organo di amministrazione (di solito denominato consiglio direttivo), il collegio dei revisori dei conti (organo eventuale), e l’assemblea.
Il consiglio direttivo predispone ed approva in prima battuta il progetto di bilancio, redigendo un apposito verbale da cui risulti tale operazione.
Il collegio dei revisori o, per gli Ets, l’organo di controllo o di revisione, se presente (è infatti organo eventuale, che può essere o meno previsto dallo statuto e per gli Ets deve essere istituito al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore), controlla il progetto di bilancio predisposto dal consiglio direttivo dando parere positivo o negativo sul documento, sulla base del fatto che il bilancio sia conforme o meno ai documenti e alle scritture contabili. Tale operazione deve risultare dal verbale di tale organo.
Il progetto di bilancio dovrà infine essere sottoposto all’assemblea ordinaria per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda le regole di convocazione dell’assemblea, si deve sempre seguire quanto previsto dallo statuto, che di solito prevede una convocazione per iscritto (email o lettera) inviata a tutti gli associati e contenente il luogo, il giorno e l’ora oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’assemblea, è stata prorogata (per effetto del decreto legge 202 del 2024, cosiddetto “Milleproroghe”), fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgerle in modalità di videoconferenza e di fare ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza: è quindi possibile svolgere le sedute in videoconferenza anche in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto. Il codice del Terzo settore (art.24, comma 4) prevede già, in realtà, limitatamente per gli Ets, la possibilità della videoconferenza e del voto elettronico anche qualora tali strumenti non siano regolamentati dallo statuto (sempre che lo stesso statuto non li vieti espressamente), purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
L’approvazione da parte dell’assemblea degli associati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.
È possibile scaricare e consultare i fac-simile di verbale di assemblea, anche relativi all’approvazione del bilancio di esercizio, nell’apposita sezione del sito di Cantiere terzo settore.
Mentre la generalità degli enti non lucrativi deve semplicemente predisporre ed approvare il bilancio di esercizio, gli Ets hanno l’ulteriore obbligo di depositarlo telematicamente presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.