Il quadro completo degli adempimenti e la relativa tabella riassuntiva
La più rilevante misura di trasparenza prevista dalla riforma del Terzo settore è l’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), disciplinato dal Titolo VI del decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts), così come attuato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020.
Il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 ha fissato al 23 novembre 2021 la data di operatività del Runts, dalla quale parte il processo di “trasmigrazione” per gli enti iscritti nei registri di settore così come la possibilità di iscriversi al registro unico per gli enti di nuova costituzione e per quelli ad oggi non iscritti nei relativi registri.
L’iscrizione al Runts è un requisito essenziale per tutti gli enti che vogliano acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” (Ets) (art. 4, c. 1 del Cts).
L’iscrizione nel registro unico ha effetti costitutivi non solo in relazione all’acquisizione della qualifica di Ets (e dei conseguenti benefici ad essa connessi) ma anche per l’eventuale ottenimento della personalità giuridica di diritto privato secondo il procedimento previsto dall’art. 22 del codice del Terzo settore.
Il Runts “è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica” (art. 45, c. 2 del Cts) e, con il decreto ministeriale istitutivo, sono state dettate “regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione (…) finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi” di ciascun ente.
Si tratta quindi di un livello di trasparenza assai elevato, assicurato mediante una forma di pubblicità sul piano nazionale, che rende gli atti opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che essi ne erano a conoscenza (art. 52 del Cts).
Le informazioni il cui deposito è obbligatorio sono, in parte, identificate direttamente dalla legge (art. 48 del Cts) ed in parte elencate dal decreto ministeriale n. 106/2020 (all’art. 20).
Il deposito degli atti e dei loro aggiornamenti deve avvenire, nel rispetto dei termini previsti dal menzionato decreto, a cura degli amministratori dell’ente, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti di questi ultimi e diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (articoli 48, commi 4 e 5 e 91, c. 4 del Cts).
Per un riepilogo delle informazioni e dei documenti da comunicare al Runts, e delle relative tempistiche, si veda la Tabella 1 alla fine del presente capitolo.
Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione al Runts (art. 11, c. 3 del Cts). Non così invece per gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, i quali sono tenuti ad iscriversi sia al Runts che al registro delle imprese (art. 11, c. 2 del Cts).
L’istituzione del Runts rappresenta quindi una delle più apprezzabili novità dell’intera riforma del Terzo settore. Da tempo, infatti, si attendeva la previsione di una forma di registrazione unitaria in grado di contenere e rendere accessibili a tutti gli interessati le informazioni essenziali relative agli aspetti giuridici, patrimoniali, economici, tributari ed organizzativi dei diversi enti del Terzo settore.
Per un approfondimento sul funzionamento del Runts si rinvia alla “Guida all’uso del registro unico nazionale del Terzo settore”.
Una misura di trasparenza semplice e di immediata percezione è la previsione di un obbligo specifico nella denominazione dell’ente.
È previsto, in generale, che la “denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo Ets. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico” (art. 12, c. 1 del Cts).
Il codice del Terzo settore ed il decreto legislativo n. 112/2017 dettano poi una disciplina ad hoc per gli enti del Terzo settore dotati di una “disciplina particolare”. Nello specifico:
Tutte le disposizioni concernenti l’utilizzo delle indicazioni o degli acronimi appena menzionati prevedono il divieto di utilizzo per i soggetti diversi da quelli considerati.
Non è possibile utilizzare nemmeno parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. È previsto infatti che “chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi di Ets, Aps e Odv, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità” (art. 91, c. 3 del Cts).
Obblighi specifici di trasparenza sono previsti a favore di una serie di soggetti interni agli enti del Terzo settore: si tratta di misure che riguardano la vita interna e, in particolare negli enti di carattere associativo, ne connotano l’aspetto democratico e la struttura aperta.
È attribuito agli associati o agli aderenti di un Ets il “diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto” (art. 15, c. 3 del Cts). Secondo le indicazioni della giurisprudenza, tali modalità devono essere ispirate ad un criterio di buona fede, al fine di evitare che l’affermazione del diritto di esame possa essere vanificato o aggravato sul piano della disciplina del modo.
I libri sociali richiamati sono il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Anche il registro dei volontari sembra essere ricompreso fra i libri sociali: gli Ets devono infatti iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, c. 1 del Cts).
Il bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore (Ets) è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13 del codice del Terzo settore). È prevista, poi, la possibilità che gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000 euro possano redigere un semplice rendiconto per cassa. In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020.
Il bilancio o il rendiconto economico sono depositati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts).
Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.
La previsione di una modulistica unitaria costituisce un contributo alla realizzazione della trasparenza, assicurando che i diversi enti utilizzino un linguaggio comune, comparabile fra le diverse realtà e con criteri di formazione analoghi.
Sempre entro il 30 giugno di ogni anno gli enti del Terzo settore non commerciali devono depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).
Gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale, che deve essere depositato nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).
Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e per gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv) la redazione, pubblicazione e deposito del bilancio sociale è obbligatoria indipendentemente dal superamento dei limiti dimensionali menzionati in precedenza.
Le linee guida per la redazione del bilancio sociale sono state adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019, si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 e costituiscono, ad oggi, il punto di riferimento per la sua compilazione. In esse si legge che la trasparenza è intesa come “accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati”.
Il codice del Terzo settore prevede alcuni contenuti obbligatori del bilancio sociale: in particolare, il rispetto del parametro retributivo fra i lavoratori dipendenti (art. 16, c. 1) e l’esito del monitoraggio svolto dall’organo di controllo (art. 30, c. 7). Per i soli enti filantropici, invece, è previsto che il bilancio sociale debba contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39).
Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell’ente e una diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).
È previsto che gli “enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (art. 14, c. 2 del Cts).
La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 293 del 12 gennaio 2021 ha interpretato la disposizione in esame, la quale si presenta come uno strumento di trasparenza che, se da un lato accresce il patrimonio informativo sull’ente, dall’altro ha bisogno di un significativo apparato esplicativo al fine di non offrire, al terzo portatore di un qualche interesse, una immagine distorta dell’Ets interessato. Poiché la ratio della disposizione è quella di colpire fenomeni di elusione sostanziale dell’assenza di scopo di lucro indiretto (art. 8 del Cts) e di “moralizzare” la condotta degli amministratori e dei dirigenti del Terzo settore, è essenziale che, accanto all’elemento quantitativo, sia resa evidente la congruità dell’eventuale emolumento, compenso e corrispettivo attribuito all’amministratore, dirigente o associato.
A tutela del fondamentale principio di riservatezza, le informazioni sui compensi possono avvenire anche in forma anonima, ogni qualvolta sia possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. Il Ministero, invece, ritiene correttamente del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente, secondo la nota ministeriale, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione, indennità particolare o rimborso spese, rientrando quindi anche questi ultimi nell’obbligo di pubblicazione.
Nel codice del Terzo settore molta attenzione è dedicata ai rapporti con gli enti pubblici (Titolo VII). In realtà, si tratta di una disciplina non esaustiva ma che si interseca con quella più generale, complessa e frammentata, della trasparenza per la pubblica amministrazione e per i soggetti privati (non solo del Terzo settore).
L’art. 55, in tema di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, e l’art. 56 in tema di convenzioni con organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) richiamano la trasparenza quale principio generale nell’individuazione del soggetto del Terzo settore con il quale collaborare e come condizione per assicurare il rispetto e la verifica degli altri principi di imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Viene precisato, a proposito delle convenzioni, che “le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti (…) e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (art. 56, c.3-bis del Cts).
Appare evidente che, in questa sede, si fa riferimento alla trasparenza amministrativa. È chiaro, tuttavia, che tali informazioni realizzano i loro effetti anche dal lato degli Ets, in quanto tutti gli stakeholder, sebbene attraverso le forme e le modalità tipiche della pubblica amministrazione, sono posti in grado di conoscere elementi informativi a proposito dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore.
Le recenti linee guida in tema di rapporti fra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021, dedicano una intera parte (par. 6) al tema della trasparenza.
Vi è poi da considerare come, nel decreto legislativo n. 33/2013, siano previsti specifici obblighi che si applicano alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, “anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici” (art. 2-bis, c. 3). Ciò significa che una porzione rilevante di Ets sono destinatari anche di tali misure di trasparenza, per la cui trattazione più approfondita si veda il capitolo “Gli obblighi di trasparenza per gli enti non profit”.
Un aspetto rilevante che il legislatore della riforma del Terzo settore ha preso in considerazione è la tutela dell’affidamento di soggetti privati verso gli enti del Terzo settore (Ets) nei cui confronti siano esercitate forme di liberalità.
È previsto che qualora gli Ets realizzino “attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti”, ciò debba avvenire “nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico” (art. 7, c. 2 del Cts), in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore (tali linee guida, ad oggi, non sono ancora state adottate).
Agli Ets non commerciali si applica come detto l’obbligo di predisporre un rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi svolte nell’esercizio precedente, il quale dovrà essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
Una tutela rafforzata è prevista nell’ambito del cosiddetto social bonus (art. 81 del Cts), che dispone la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di Ets da parte di persone fisiche (che hanno diritto ad un credito pari al 65% dell’erogazione effettuata), e da enti o società (le quali hanno diritto ad un credito pari al 50% dell’erogazione effettuata). La condizione è che gli Ets a cui l’erogazione è rivolta abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che tali beni siano stati assegnati agli enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Si prescrive una forma di trasparenza particolarmente intensa che impone agli Ets beneficiari di erogazioni per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni menzionati di comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento ma, soprattutto, di provvedere a dare “pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di interesse generale” (art. 81, c. 5 del Cts).
Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro o in natura, il codice del Terzo settore istituisce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le liberalità effettuate a favore degli Ets non commerciali, e pari al 35% per quelle a favore delle Odv, entro il limite massimo in ciascun periodo d’imposta di 30.000 euro (art. 83, c. 1).
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Ets non commerciali da persone fisiche, enti e società sono invece deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Eventuali eccedenze rispetto al reddito possono essere dedotte dai periodi di imposta successivi, entro il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83, c. 2 del Cts).
Il legislatore ha subordinato la possibilità di fruire di tali detrazioni e deduzioni alla natura di Ets non commerciale del destinatario. A tale scopo, è previsto che ogni ente del Terzo settore debba dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
In tal modo, il donatore è messo in condizione (o dovrebbe esserlo) di conoscere la reale natura fiscale dell’ente nel periodo di imposta nel quale effettua la liberalità. La perdita della natura non commerciale deve essere comunicata dal rappresentante legale dell’Ets al Runts entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta (un termine assai breve, rispetto alla consueta dinamica della contabilità e della formazione del bilancio di un Ets) nel quale si sono verificati i presupposti per la perdita della qualifica, a pena di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
In realtà, la possibilità di applicare le detrazioni e le deduzioni appena menzionate si estende anche agli Ets commerciali e alle imprese sociali (incluse le cooperative sociali), con l’esclusione di quelle costituite in forma societaria, a condizione che utilizzino le liberalità “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 83, c. 6 del Cts).
Quest’ultima previsione apre alcuni scenari problematici. Da un lato, infatti, il legislatore, seppur non espressamente, pare gravare il donatore di un onere di verifica rispetto alla natura fiscale dell’ente (Ets commerciale o non commerciale) e, nel caso in cui ne risulti la commercialità, alla destinazione della liberalità alle finalità istituzionali proprie dello stesso. Omettendo l’adempimento di tale onere, il contribuente potrebbe perdere la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali previsti dall’ordinamento. Dall’altro, l’Ets ha l’obbligo di verificare tempestivamente il possibile passaggio dallo status di non commercialità a quello di commercialità (e viceversa), comunicandolo al Runts, a beneficio (anche) dei donatori.
Oltre alle sanzioni amministrative per omessa comunicazione al registro unico, vi è da interrogarsi sulle conseguenze che un tale passaggio può avere dal lato dell’Ets e da quello del donatore. L’Ets potrebbe vedersi considerare le liberalità ricevute (sul presupposto della non commercialità) come sopravvenienze attive, con conseguente attrazione nell’orbita del reddito di impresa. Il donatore, invece, sul presupposto di aver adempiuto all’onere di verifica delle informazioni contenute nel Runts, non pare poter essere destinatario di conseguenze pregiudizievoli, avendo confidato legittimamente nella sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 83 del Cts, attraverso la misura di trasparenza prevista (seppur con le problematiche evidenziate).
Nella Tabella sottostante (Tabella 1) sono elencate le misure di trasparenza strettamente legate all’iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale del Terzo settore, e che comportano quindi l’obbligo per gli Ets di depositare atti o documenti, oppure comunicare o aggiornare informazioni, direttamente presso il Runts.
TABELLA 1
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Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine | |
Bilancio di esercizio | Ets che esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa | Deposito al registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno | |
Altri Ets | Deposito al Runts entro il 30 giugno di ogni anno | ||
Bilancio sociale | Ets con entrate annuali superiori ad 1 milione di Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet e deposito presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno | |
Enti gestori dei Csv | |||
Raccolte pubbliche occasionali di fondi | Ets non commerciali | Deposito dei relativi rendiconti presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno | |
Informazioni di cui all’art. 8, c. 6, lettere da b) a n) del Dm Runts | Tutti gli Ets | Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il Runts entro 30 giorni dalla modifica o dalla delibera intervenuta | |
Modifiche statutarie | |||
Delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento | |||
Provvedimenti del giudice che ordinano lo scioglimento, la cancellazione, l’estinzione | |||
Dichiarazione di accreditamento per il 5x1000 (se successiva all’iscrizione al Runts) | |||
Perdita della natura non commerciale dell’ente | Tutti gli Ets | Comunicazione al Runts entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata | |
Informazioni di cui all’art. 8, c. 6, lett. r) del Dm Runts | Odv e Aps | Aggiornamento al Runts entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente | |
Riduzione del numero di associati al di sotto dei limiti previsti per legge | Aggiornamento al Runts entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione |
Nella successiva Tabella 2 sono invece riepilogati gli altri obblighi in materia di trasparenza per gli enti del Terzo settore delineati nel corso del presente capitolo.
TABELLA 2
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Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine | |
Denominazione | Tutti gli Ets | Obbligo di utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets” (o le indicazioni e gli acronimi tipici per Odv, Aps ed ente filantropico), facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico | |
Emolumenti, compensi, corrispettivi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati | Ets con entrate annuali superiori a 100.000 Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet (o in quello della rete associativa cui l’ente aderisce) ed aggiornamento annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi | |
Social bonus | Ets che abbiano presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata (i quali devono essere utilizzati esclusivamente per svolgervi attività di interesse generale con modalità non commerciali) | Comunicazione trimestrale al Ministero del Lavoro circa l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre e comunicazione sul sito internet dell’ente (oltre che in un apposito portale ministeriale) dell’ammontare, della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse | |
Libri sociali | Tutti gli Ets | Diritto per gli associati di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto |
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