I principali adempimenti e la relativa tabella riassuntiva
Dopo aver delineato il regime della trasparenza per gli enti del Terzo settore e per le imprese sociali, analizziamo ora alcuni obblighi che si applicano in generale agli enti non profit o a quelli in possesso di determinate caratteristiche.
In forma non coordinata né con il decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts) né con la disciplina della trasparenza, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017), più volte rivisitata, ha previsto ulteriori obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 della predetta legge).
Si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, alcuni soggetti specificamente individuati sono tenuti a rendicontare i rapporti finanziari avuti con la pubblica amministrazione nell’esercizio finanziario precedente.
Tali soggetti sono:
Fra le “pubbliche amministrazioni” eroganti sono invece ricomprese:
Associazioni, fondazioni ed Onlus sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come per “carattere generale” si debbano intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Oltre alle somme del 5 per mille (che la citata circolare ha espressamente escluso dall’obbligo), non sono soggette a rendicontazione tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, acquisto di beni o servizi, incarichi professionali, risarcimento danni, ecc). Sembrano inoltre essere esclusi anche i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione sulla base di provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti una platea indifferenziata di soggetti (ad esempio, i contributi ai sensi dell’art. 72 del Cts, bandi regionali, ecc.).
Vi rientrano invece i trasferimenti di denaro o di beni a specifici enti fra quelli sopra individuati, a titolo particolare, quale contributo per lo svolgimento delle attività sociali. Il “vantaggio” può quindi avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie ma anche risorse strumentali (ad esempio, il comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.
Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:
I soggetti obbligati devono come detto pubblicare i dati sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.
Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come, in mancanza del sito internet, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente. Nel caso in cui l’organizzazione non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
In considerazione della crisi pandemica, il decreto legge n. 52/2021 ha di fatto previsto che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per la mancata pubblicazione, le quali torneranno ad applicarsi dal 1° gennaio 2022.
I soggetti che esercitano attività di impresa (incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Le informazioni minime da pubblicare e le sanzioni previste sono analoghe a quelle previste per associazioni, fondazioni ed Onlus.
Oltre agli enti pubblici, anche alcuni enti non profit che esercitano attività di pubblico interesse sono chiamati a pubblicare sul proprio sito alcuni dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Tali enti, individuati dall’art. 2-bis, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013 sono associazioni, fondazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, in possesso di due condizioni (entrambe necessarie):
a. un bilancio superiore a 500.000 euro, requisito che si considera soddisfatto qualora uno dei due valori tra il totale dell’attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione si rivelino superiori a detto importo;
b. lo svolgimento di attività di pubblico interesse, ossia:
Le linee guida per l’attuazione di tale normativa, adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con le delibere n. 294 del 13 aprile 2021 e n. 1134 dell’8 novembre 2017, unitamente al decreto legislativo n. 150 del 2009 e al decreto legislativo n. 33/2013, costituiscono i riferimenti normativi al fine di determinare il contenuto dell’obbligo per gli enti citati, stabilendo che essi debbano pubblicare sul proprio sito web, per l’annualità 2021, entro il 30 giugno alcuni dati fondamentali aggiornati al 31 maggio.
Per le associazioni, fondazioni e per gli altri enti di diritto privato in possesso dei requisiti menzionati in precedenza, i dati oggetto di pubblicazione sono:
Negli enti non profit menzionati l’attestazione della pubblicazione di tali dati deve essere effettuata dall’organo che esercita funzioni analoghe a quelle svolte dall’organismo indipendente di valutazione (Oiv) nelle pubbliche amministrazioni: nel concreto potrà essere l’organo di controllo negli enti del Terzo settore o comunque un organo che esercita le funzioni del collegio sindacale negli altri enti non profit diversi dagli enti del Terzo settore (Ets); in mancanza di questi organi, tale compito sarà svolto dal rappresentante legale.
In caso di mancanza di un proprio sito web l’attestazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.
È prevista l’effettuazione di verifiche da parte dell’Anac, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza.
In questo caso, il valore che il legislatore ha inteso tutelare è l’ampliamento della trasparenza a favore dei cittadini, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente di una serie corposa di informazioni. A tal fine, è prevista l’imposizione di obblighi specifici di trasparenza per una serie di soggetti privati. Il punto debole è che tali obblighi, per quanto ridotti rispetto a quelli a carico delle pubbliche amministrazioni, non sono formulati ad hoc per tali enti, in relazione cioè alla loro natura totalmente privata, bensì sono una estensione di obblighi previsti per la pubblica amministrazione.
Ciò pone, all’evidenza, il problema della compatibilità dell’obbligo previsto per un soggetto pubblico con l’organizzazione ed il funzionamento propri di un soggetto privato. Quest’ultimo potrebbe benissimo svolgere anche attività diverse da quelle di “pubblico interesse”, con il risultato che i menzionati obblighi di trasparenza potrebbero ricadere anche su tali “altre” attività, incidendo su valori altrettanto rilevanti come la riservatezza di alcuni dati personali o il principio concorrenziale.
È evidente, quindi, che l’interprete è qui chiamato ad un delicato compito di valutazione di compatibilità, cui ha assolto (almeno in parte) l’Anac, tramite le proprie linee guida.
La normativa sul 5 per mille è contenuta nel decreto legislativo n. 111/2017 e nel Dpcm del 23 luglio 2020.
I soggetti destinatari della stessa sono, per quanto qui di interesse, gli enti del Terzo settore (Ets), gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).
La destinazione della quota di 5 per mille agli enti del Terzo settore si avrà solo a partire dall’annualità 2022, essendo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) operativo dal 23 novembre 2021. Fino a quel momento, al posto degli Ets, la quota del contributo continua ad essere destinata al sostegno degli “enti del volontariato”, categoria che comprende:
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, ogni soggetto percettore del 5 per mille deve redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore).
Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato.
In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.
Per un approfondimento sulle regole di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille si rinvia al Vademecum sul tema.
In tema di erogazioni liberali, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha disposto per determinate tipologie di enti non profit l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute sia da persone fisiche che da persone giuridiche.
Gli enti obbligati a tale adempimento sono:
L’obbligo di invio per gli enti appena menzionati si applica:
Per gli enti che non rientrano nei casi menzionati in precedenza, l’invio rimane facoltativo.
Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 16 marzo (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato), e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.
In caso di omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni
comunicazione, con un massimo di euro 50.000 (art. 3, c. 5-bis del decreto legislativo 175/2014).
Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo (cioè il 23 novembre 2021) e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.
La legge n. 3/2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”) ha equiparato ai partiti politici una variegata serie di soggetti giuridici costituiti nella forma giuridica di fondazione, associazione e comitato (non le società commerciali), in base ad alcuni indici presuntivi.
Sono equiparate ai partiti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati (art. 5, c. 4 del decreto legge n. 149/2013):
È sufficiente che solamente una delle condizioni appena menzionate si verifichi per far scattare l’equiparazione, la quale non si applica invece agli enti del Terzo settore, così come alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
L’effetto che si determina in forza dell’equiparazione è l’estensione a questi soggetti giuridici “a politicità presunta” del regime previsto dal decreto legge n. 149/2013 per i partiti politici, fra i quali, in particolare, una serie di divieti concernenti contributi ed altre forme di sostegno, nonché un’ampia serie di obblighi di trasparenza e di sanzioni.
Sul versante della trasparenza, che qui interessa, scattano diverse prescrizioni, tra cui:
L’automatismo legislativo “estensivo” risulta, di per sé, a forte sospetto di costituzionalità.
In questo caso, il primo dato che emerge come costituzionalmente rilevante è la presenza di “un numero non trascurabile di casi” capaci di contraddire la regola legislativa (Corte costituzionale, sentenza n. 213/2013), poiché “è agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2010).
La convinzione dalla quale il legislatore ha preso le mosse, infatti, è rappresentata dalla circostanza che un soggetto che abbia svolto o svolga incarichi politici, qualora assuma un incarico di amministratore in una qualsiasi associazione, fondazione o comitato, persegua in realtà un fine analogo a quello del partito nel quale milita, distorcendo con la sua sola presenza fini ed attività dell’ente (senza domandarsi alcunché a proposito del ruolo effettivamente svolto o dei poteri di fatto esercitati). Al fine di evitare tale distorsione, si prevede un corposo gruppo di misure di trasparenza le quali, però, finiscono per rendere più difficoltoso l’esercizio della libertà di associazione.
Se per i partiti politici le misure di trasparenza disposte sono giustificate dalle funzioni costituzionali loro assegnate e svolte, ciò non vale per tutti gli altri enti che non perseguono il fine specifico di “concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale” (art. 49 della Costituzione).
TABELLA 4
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Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine | |
Contributi effettivamente erogati da parte delle pubbliche amministrazioni nel corso dell’esercizio finanziario, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro | Associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | Pubblicazione dei contributi sul proprio sito internet (o pagina Facebook o sito della rete associativa cui l’ente aderisce) entro il 30 giugno | |
Cooperative sociali e imprese sociali costituite in forma societaria | Pubblicazione dei contributi nella nota integrativa al bilancio di esercizio | ||
Svolgimento di attività di pubblico interesse (esercizio di funzioni amministrative, produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, erogazione di servizi pubblici) | Associazioni, fondazioni ed altri enti privati con un bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali | Pubblicazione sul proprio sito internet, per l’annualità 2021, entro il 30 giugno dei bilanci, dei servizi erogati, degli eventuali bandi di gara e contratti, dell’accesso civico, aggiornati al 31 maggio | |
Contributi erogati a titolo di 5 per mille | Gli Ets (fino all’annualità 2022 gli “enti del volontariato”), le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti della ricerca scientifica e sanitaria accreditati | Per tutti gli enti, redazione di rendiconto e relazione illustrativa entro un anno dalla ricezione delle somme.
Per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro:
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Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche e giuridiche | Onlus, Aps, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o attività di ricerca scientifica | Invio telematico dal 2022 per gli enti con entrate superiori ad 1 milione di euro, e dal 2023 per gli enti con entrate superiori a 220.000 euro | |
Rapporti con partiti e movimenti politici | Associazioni, fondazioni e comitati in cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 5, c. 4 del Dl 149/2013, con esclusione degli Ets | Gli stessi obblighi previsti per i partiti politici ed elencati all’art. 5, commi da 1 a 3 del Dl 149/2013 |