Il quadro completo degli adempimenti e la relativa tabella riassuntiva
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi le società di cui al libro V del codice civile.
L’impresa sociale è un ente del Terzo settore e, ai sensi dell’art. 11, c. 3 del decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore o Cts), il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del registro imprese.
L’iscrizione nel registro imprese ha effetti costitutivi in relazione all’acquisizione della qualifica di “impresa sociale” e dei benefici ad essa connessi.
Anche per l’impresa sociale sono previsti obblighi stringenti in relazione alla denominazione dell’ente, la quale deve appunto contenere l’indicazione di “impresa sociale” (con l’unica eccezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che la possono omettere). Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza (art. 6, c. 1 del decreto legislativo n. 112/2017).
L’indicazione di “impresa sociale”, o di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.
Il decreto interministeriale 16 marzo 2018 ha stabilito che le imprese sociali, per iscriversi nell’apposita sezione, devono depositare presso l’ufficio del registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale i seguenti atti e documenti:
Per quanto riguarda l’aggiornamento dei dati relativi alle imprese sociali, esso avviene mediante la presentazione di apposita istanza al registro imprese; sarà poi quest’ultimo ad aggiornare tempestivamente, entro 5 giorni dall’avvenuta variazione, i dati dell’ente anche nel Runts.
Le informazioni da comunicare sono elencate nell’allegato tecnico A del decreto ministeriale n. 106/2020, e di fatto corrispondono a quelle previste per la generalità degli Ets dallo stesso decreto (art. 8).
Per un riepilogo delle informazioni e dei documenti da comunicare, e delle relative tempistiche, si veda la Tabella 3 alla fine del presente capitolo.
Le imprese sociali devono redigere il bilancio di esercizio, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili (art. 9, c. 1 del decreto legislativo n. 112/2017). Il bilancio deve essere depositato presso il registro imprese.
Le imprese sociali, essendo tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono effettuare il deposito anche successivamente al 30 giugno.
La graduazione per dimensione prevista per gli Ets ai fini della redazione del bilancio sociale è, invece, assente nel caso delle imprese sociali e delle cooperative sociali (imprese sociali di diritto), per le quali il bilancio sociale è previsto, in ogni caso, come obbligatorio a prescindere dalla dimensione (anche in forma consolidata, per i gruppi di imprese sociali, ex art. 4, c. 2 del decreto legislativo n. 112/2017).
Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell’organizzazione e depositato presso il registro imprese: le linee guida in tema di bilancio sociale (decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019) dispongono che, anche in assenza di una specifica previsione in merito, il termine per il deposito sia quello del 30 giugno, lo stesso previsto per la generalità degli Ets. La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8452 del 24 giugno 2021 ha precisato come le imprese sociali costituite in forma di società che depositano, in forza della normativa civilistica loro propria, il bilancio di esercizio in un termine successivo al 30 giugno, possono depositare anche il bilancio sociale entro la medesima scadenza.
Il decreto legislativo 112/2017 prevede alcuni contenuti obbligatori del bilancio sociale delle imprese sociali, fra cui il rispetto del parametro retributivo fra i lavoratori dipendenti (art. 13, c. 1), l’esito del monitoraggio dell’organo di controllo (art. 10, c. 3), la specificazione delle forme e delle modalità di coinvolgimento di utenti, lavoratori ed altri soggetti interessati all’attività dell’impresa sociale (art. 11, c. 3).
L’obbligo per gli Ets con ricavi annuali superiori a 100.000 euro di pubblicare ed aggiornare annualmente sul sito internet dell’ente (o su quello della rete associativa cui lo stesso aderisce) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, si applica anche alle imprese sociali in forza del richiamo generale per cui ad esse le norme del Cts si applicano in quanto compatibili (art. 1, c. 5 del decreto legislativo n. 112/2017).
La definizione normativa prevede, quale elemento essenziale, che un’impresa sociale adottai “modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (art. 1, c. 1 del decreto legislativo n. 112/2017). A tale scopo, declina specifiche modalità di organizzazione e funzionamento della governance.
Si stabilisce che “nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività” (art. 11, c. 1 del decreto legislativo n. 112/2017). Il “coinvolgimento” consiste in un “meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi” (art. 11, c. 2).
Tale disciplina non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre che, inspiegabilmente, alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente.
Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall’impresa sociale, nei propri statuti e regolamenti, tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 7 settembre 2021.
Si prevede infine l’obbligo che nel bilancio sociale venga fatta espressa menzione di tali forme e modalità di coinvolgimento.
È evidente che un siffatto quadro normativo costituisce un diritto ad essere informati in capo ai soggetti cui la legge riconosce il diritto ad adeguate forme di coinvolgimento. Si configura, quindi, un obbligo di trasparenza implicito ed atipico, dai contorni assai ampi che riguarda, quantomeno, tutte le questioni sulle quali si deve realizzare una influenza: in assenza di informazione, tale influenza non si può realizzare.
La disposizione persegue un obiettivo centrale nell’assetto dell’impresa sociale, poiché concorre a dare corpo alla cosiddetta “multistakeholder governance”.
Attraverso queste misure di trasparenza si intende proteggere il legame di “fiducia” che lega, nello svolgimento dell’attività imprenditoriale di interesse generale, il lavoratore, l’utente, l’amministratore, il terzo portatore di interesse, assicurando loro non solo che la finalità è non lucrativa, ma pure l’esclusione di qualsiasi comportamento opportunistico. Forme di maggiore coinvolgimento nella governance, di trasparenza ed accesso alle informazioni da parte dei terzi (inclusi i creditori) e meccanismi di consultazione evitano che, dietro il paravento del rispetto formale dell’assenza dello scopo di lucro, si possano “camuffare” imprese for profit.
Nella Tabella sottostante (Tabella 3) sono elencate le principali misure di trasparenza relative alle imprese sociali ed evidenziate nel presente capitolo.
TABELLA 3
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Oggetto | Enti obbligati | Modalità ed eventuale termine | |
Bilancio di esercizio | Tutte le imprese sociali | Deposito al registro imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione | |
Bilancio sociale | Imprese sociali in forma non societaria | Deposito al registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno | |
Imprese sociali in forma societaria | Deposito al registro imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione | ||
Informazioni di cui al paragrafo 7.1 dell’Allegato A al Dm Runts |
Tutte le imprese sociali |
Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il registro imprese entro 30 giorni dalla modifica o dalla delibera intervenuta |
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Modifiche statutarie | |||
Delibere di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda | |||
Informazioni di cui al paragrafo 7.2 dell’Allegato A al Dm Runts (fra cui la dichiarazione di accreditamento al 5x1000) | Tutte le imprese sociali | Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il Runts entro 30 giorni dalla modifica intervenuta | |
Denominazione | Tutte le imprese sociali | Obbligo di utilizzare l’indicazione di “impresa sociale”, facendone uso negli atti e nella corrispondenza | |
Emolumenti, compensi, corrispettivi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati | Imprese sociali con entrate annuali superiori a 100.000 Euro | Pubblicazione sul proprio sito internet (o in quello della rete associativa cui l’ente aderisce) ed aggiornamento annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi | |
Coinvolgimento di lavoratori, utenti e di altri soggetti interessati | Tutte le imprese sociali | Previsione di adeguate forme di coinvolgimento all’interno degli statuti o regolamenti dell’impresa sociale |
L’art. 12-ter del decreto legge n. 113/2018 ha previsto la pubblicazione trimestrale, nei siti internet o portali digitali delle sole cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
La disposizione fa sorgere non poche domande.
In primo luogo, la limitazione dell’obbligo alle sole cooperative sociali operanti in un determinato settore non appare legato ad alcun presupposto che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto a tutti gli altri enti del Terzo settore quanto agli obblighi di trasparenza e pubblicità. Le cooperative sociali, peraltro, assicurano, in forza del trattamento di “favore” che ricevono all’interno dell’ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 112/2017, livelli di trasparenza analoghi a quelli previsti per tutte le altre imprese sociali (ad esempio, in tema di bilancio e scritture contabili, bilancio sociale, ecc.), comunque superiori a quelli di tutti gli altri soggetti imprenditoriali non del Terzo settore.
In seconda istanza, l’oggetto dell’obbligo di trasparenza mediante la pubblicità è “l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”. L’espressione utilizzata finisce per ricomprendere qualsiasi tipo di somma, sia corrisposta nell’ambito di un rapporto commerciale, sia quale contributo eventualmente attribuito al di fuori dell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive sia, infine, i rimborsi spese eventualmente corrisposti ai “soci volontari” per le spese effettivamente sostenute e documentate.
All’interno del medesimo decreto, in sede di conversione, è stata aggiunta una ulteriore previsione di pubblicità (all’art 2-quater) che prevede che il soggetto gestore dei centri di prima accoglienza per stranieri (articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.142/2015), dei centri di prima assistenza per stranieri (previsti dal decreto-legge n. 451/1995), dei punti di crisi e dei centri di permanenza per i rimpatri (articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286/1998), debba pubblicare, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale, la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore.
Nel complesso, la previsione di una misura di trasparenza limitata solo ad un determinato soggetto (cooperative sociali) e solo ad un ambito delimitato di attività (migrazioni), fa sorgere il fondato sospetto che essa sia preordinata più a disincentivare lo svolgimento di determinate attività a favore degli stranieri nella forma giuridica della cooperativa sociale, che non ad assicurare livelli adeguati di trasparenza a carico di specifici soggetti giuridici o a monitorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti generalmente all’interno di un rapporto con la pubblica amministrazione.
Essa rivela, quindi, una possibile patologia della disciplina della trasparenza, da monitorare con attenzione: si potrebbe definire una trasparenza disincentivante.