Gli statuti standard sono utili a tutto il Terzo settore?

In una nota dedicata, il Ministero del Lavoro chiarisce che i modelli delle reti associative già convalidati possono essere utilizzati anche da enti non associati con alcune accortezze, ma non comporta una riduzione dei tempi delle verifiche

Gli statuti standard delle reti associative approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali possono essere un riferimento anche per gli enti non associati? E in questo caso, valgono i benefici in termini procedimentale previsti per gli enti associati?

A queste domande poste dal Sottogruppo Terzo Settore della Commissione Politiche Sociali agli Uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) delle Regioni e delle Province autonome ha risposto la nota numero 8301 del 4 giugno 2024 dello stesso ministero.

Secondo il ministero, l’utilizzo degli statuti standard (qui il link con l’elenco aggiornato di quelli approvati), può essere ampliato anche agli enti non associati alle reti di riferimento, considerando alcune accortezze e valutazioni. In ogni caso, la riduzione dei termini procedimentali da 60 a 30 giorni per l’iscrizione al Runts prevista per chi utilizza i modelli standard (art. 47, comma 5 del codice del Terzo Settore), vale solo per gli enti associati.

Ogni rete, infatti, ha costruito il singolo modello considerando il proprio “associato-tipo”, inserendo specifiche finalità, caratteristiche identitarie, attività di interesse generale e relativi elementi che le caratterizzano.

Negli statuti standard, inoltre, potrebbero trovare spazio specifici riferimenti alla stessa rete o a livelli, articolazioni e organi della stessa, procedure per la risoluzione dei conflitti tra ente aderente e associati dello stesso che rinviano al livello superiore, particolari garanzie nei confronti degli iscritti, declaratorie relative ai valori identitari della rete, tali da rafforzare il legame tra questa e l’ente che ad essa aderisce.

Se un ente non associato vuole utilizzare un modello standard per orientare la redazione del proprio statuto, quindi, oltre a eliminare ogni riferimento alla rete autrice del modello, deve considerare e personalizzare anche questi specifici aspetti.

Diventerebbe una questione problematica, infatti, se l’ente in questione che non intende aderire alla rete, non sia stato ammesso nella compagine associativa della rete o non vi aderisca più, mantenga nello statuto riferimenti puntuali alla rete in questione. La stessa rete potrebbe quindi scegliere di inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti a sé stessa da parte di un ente ad essa estraneo e un eventuale intervento in tal senso non sarebbe di competenza del Runts, ma dell’autorità giudiziaria.

In ogni caso, l’uso del modello standard da parte di enti non associato alla rete in questione comporterebbe una verifica approfondita da parte degli uffici: come già anticipato, la riduzione dei tempi di verifica vale solo per gli enti associati alla specifica rete.

 © Foto in copertina di Enrico Genovesiprogetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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