Il tema della pluralità di scopo
Sotto il profilo statutario l’associazione dovrà inserire le clausole contemplate dai seguenti provvedimenti:
Si segnala che il decreto legislativo 36/2021 introduce un elemento di novità: lo statuto deve prevedere nell’oggetto sociale lo “specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.
Si pone quindi il problema di verificare se una Asd con pluralità di scopo – in quanto organizza oltre ad attività sportive anche servizi educativi (es: Asd che organizzano anche il dopo scuola), culturali (es: Asd di danza che promuovono anche il teatro) o ricreative – possa effettivamente essere riconosciuta come sportiva dilettantistica.
Le associazioni sportive dilettantistiche potranno infatti esercitare attività diverse da quelle sportive “a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze”.
Tale previsione risulta ostacolare l’assunzione della doppia qualifica e pertanto si auspica che in sede di emendamento del decreto in esame si modifichi il testo per consentire il libero svolgimento di tutte le attività di interesse generale per i sodalizi sportivi che assumono anche la qualifica di ente del Terzo settore.