Con la sua conversione definitiva, sono previste agevolazioni per l’inserimento dei lavoratori disabili, novità per il servizio civile universale, l’istituzione di un fondo straordinario per gli enti del Terzo settore alle modalità di acquisizione di dispositivi medici per gli enti accreditati
Venerdì 18 dicembre 2020 è stato definitivamente approvato il testo della legge di conversione del decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) che tra l’altro assembla, abrogandoli, i contenuti degli ultimi tre decreti-legge Ristori volti a introdurre misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (d.l. n. 149/2020 Ristori-bis, d.l. n. 154/2020 Ristori-ter, d.l. n. 157/2020 Ristori-quater).
Rispetto alla versione originaria, in sede di conversione sono state introdotte diverse novità, tra cui un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà; la possibilità di pagare in quattro quote la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile; la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti.
Per quanto riguarda il non profit, la legge di conversione n. 176/2020 contiene previsioni importanti in merito all’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, al servizio civile universale, all’istituzione di un Fondo straordinario per il gli enti del Terzo settore (Ets) e alle modalità di acquisizione di dispositivi medici da parte di Ets accreditati.
Vediamole in dettaglio.
Viene esteso alle imprese sociali che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la possibilità di stipulare convenzioni quadro dirette all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili, possibilità attualmente riconosciuta alle cooperative e ai loro consorzi (art. 1-septies). Inoltre, si potrà considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.
Al riguardo va ricordato che l’art. 14 d. lgs. n. 276/2003 – che l’art. 1-septies in questione sostituisce integralmente – prevedeva che i servizi per il collocamento obbligatorio (sentito il Tavolo tecnico composto, tra l’altro, da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale) stipulino con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro (comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e le cooperative sociali ed i relativi consorzi le suddette convenzioni quadro su base territoriale, validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Qualora l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali realizzato attraverso le predette convenzioni riguardi i lavoratori disabili – con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.
La disposizione presente nel d.l. n. 137/2020 convertito in legge inserisce le imprese sociali (d.lgs. n. 112/2017) tra i suddetti soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le predette convenzioni quadro e dispone, contestualmente, che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative sociali, ma anche alle stesse imprese sociali. Conseguentemente, anche le imprese sociali possono soddisfare, attraverso tali convenzioni quadro, il suddetto obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, entro determinati limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
La disposizione in questione conferma inoltre la disciplina attualmente vigente circa il contenuto delle citate convenzioni quadro e l’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, richiamando tra i soggetti a cui tale disciplina si applica anche le predette imprese sociali.
Prevista una circoscritta e transitoria deroga al requisito di ammissione relativo alla soglia anagrafica massima consentita, ai fini dell’ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest’ultimo sia rimasto interrotto durante l’anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica (art. 12-quater).
Si prevede, in particolare, che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che essi abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile durante l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
È così posta, in via straordinaria, una deroga al requisito anagrafico vigente per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale (di cui all’art. 14 d.lgs. n. 40/2017).
A questo proposito, si rammenti che ad oggi è in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati un disegno di legge (A.C. n. 1812) recante, tra le sue disposizioni, una norma di delega al Governo per la predisposizione di un testo unico, finalizzato al riordino del complesso delle disposizioni vigenti in materia di servizio civile, alla razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, allo snellimento delle procedure amministrative.
Con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, viene istituito “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 13-quaterdecies che riproduce l’art. 15 del Ristori-bis).
Il fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
I criteri di ripartizione delle risorse del fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/Mef, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Le erogazioni del fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva e con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Viene istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 gestito dal Ministero della Salute per fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 e facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (Dpi) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali (art. 19-novies). Si tratta di residenze sanitarie assistenziali (Rsa), case di riposo, centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
La definizione dei criteri di riparto del fondo è rimessa a un decreto del Ministero della Salute da adottarsi, di concerto con il Mef, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.