Quali sono peculiari
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31 MARZO 2023
Gli ambiti di intervento degli enti del Terzo settore (Ets), (art. 5 del codice del Terzo settore), appaiono più ampi rispetto a quelli indicati dal menzionato decreto legislativo 460/1997 (art. 10) sia in termini di attività esercitabili che di destinatari possibili.
Si pensi alla formazione: essa viene definita per le Onlus come attività qualificante solo se rivolta a soggetti svantaggiati. Nel codice del Terzo settore (Cts) viene contemplata sia la formazione professionale che la formazione universitaria e post-universitaria.
Non è chiaro però l’eventuale vincolo legato alla tipologia di utenti delle attività di interesse generale: il dlgs 460/1997 circoscriveva tali soggetti, a differenza del Cts che richiede però che gli Ets dimostrino di promuovere “finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale”.
Come saranno interpretate queste locuzioni dall’Agenzia delle entrate, sempreché il ministero del Lavoro non intervenga prima nell’offrire gli opportuni chiarimenti? In particolare, quando si può affermare che le attività realizzano finalità di natura solidaristica?