Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle ultime settimane il Governo ha varato una serie di provvedimenti per lo svolgimento delle attività sociali ed economiche. Ecco alcune indicazioni utili anche per le organizzazioni di Terzo settore e non profit
Nelle ultime settimane il Governo è intervenuto in maniera significativa con numerose e diverse misure volte al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 che riguardano, in particolare, l’estensione dell’obbligo vaccinale, l’istituzione dell’obbligo del super green pass, la sorveglianza sanitaria e il rinforzamento dei controlli. Molte misure interessano anche le attività degli enti del Terzo settore e del non profit in generale.
Ecco gli aspetti più rilevanti contenuti nei ddll nn. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022.
È prevista l’estensione della vaccinazione obbligatoria
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:
Il dl n. 172/2021 ha introdotto il super green pass rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite, la cui durata dal 1° febbraio 2022 è fissata in 6 mesi (come previsto dal dl n. 221/2021).
La super certificazione è stata inizialmente prevista dal dl n. 172/2021 – in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale – per accedere ad alcune attività: spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.
È previsto l’obbligo del possesso del super green pass dal 10 gennaio 2022 (dl n. 221/2021) per:
Successivamente, il dl n. 229/2021 ha ampliato, sempre a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso e utilizzo del super green pass è obbligatorio anche per l’accesso e l’utilizzo delle seguenti attività:
Inoltre il super green pass è oggi necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (dl n. 229/2021).
È previsto, inoltre, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il possesso del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022 (dl n. 1/2022).
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Inoltre, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 base (dl n. 1/2022):
Il dl n. 229/2021 ha inoltre previsto che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose booster (di richiamo).
Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al Covid-19, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Le capienze degli impianti sportivi sono consentite al massimo al 50% per quelli all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso (dl n. 229/2021).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi (dl. n. 221/2021):
Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (dl n. 221/2021).
A partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito, esclusivamente, ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dl n. 221/2021)
L’accesso è, anche, consentito ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:
In ambito scolastico sono stabilite nuove regole per la gestione dei casi di positività (dl n. 1/2022).
Nello specifico:
- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni;
- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
È obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto, anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 (dl n. 221/2021).
Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay