Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno l’obbligo, ai fini dell’ingresso nella riforma, di depositare il regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e le eventuali successive modificazioni dello stesso presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Agli enti in questione è dedicato uno specifico articolo all’interno del decreto ministeriale sul funzionamento del Runts nel quale sono indicate in modo specifico le disposizioni che il regolamento deve recepire:
- individuare le attività di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attività diverse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice;
- vietare la distribuzione di utili a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, del Codice;
- individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
- prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
- prevedere l’obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell’ente;
- disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale qualora prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell’ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
- disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall’ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, qualora tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.
La stessa norma, inoltre, sancisce che la domanda di iscrizione, da farsi in via telematica, ad una delle categorie del Runts da parte dell’ente religioso può essere posta dal soggetto al quale è attribuita la rappresentanza o, nel caso di iscrizione ad una rete associativa, dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, oltre che il regolamento, l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al Runts o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.
Dalla domanda di iscrizione devono inoltre risultare:
- l’indicazione della sezione del Runts nella quale si richiede l’iscrizione;
- la denominazione;
- il codice fiscale;
- l’eventuale partita Iva;
- gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell’ente agli effetti civili;
- la sede legale;
- un indirizzo di posta elettronica certificata;
- almeno un contatto telefonico;
- le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
- la data di costituzione dell’ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
- la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
- la previsione dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
- il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
- le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), l’indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
- l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111.
L’ufficio territorialmente competente del Runts, una volta ricevuta la domanda, verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. Nel caso in cui la domanda fosse corretta e completa, l’ufficio provvede all’iscrizione del ramo dell’ente nella sezione richiesta; nel caso di domanda incorretta o incompleta, l’ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita entro un termine di trenta giorni. Nei sessanta giorni successivi alla recezione della suddetta documentazione, qualora sia corretta, l’ufficio provvede all’iscrizione del ramo nella sezione richiesta.
Nel caso in cui l’ente religioso avesse già costituito un ramo Onlus, questo seguirà l’iter previsto per tale categoria. Pertanto, a partire dalla data di operatività del Runts, oggi prevista indicativamente tra aprile e giugno 2021, verrà pubblicato un elenco sul sito dell’Agenzia dell’Entrate degli enti iscritti all’anagrafe Onlus. Dalla pubblicazione di tale elenco fino al 31 marzo successivo al parere della Commissione europea in materia fiscale gli enti con qualifica Onlus potranno richiedere l’iscrizione al Runts in una delle sezioni in cui esso si suddivide.
Si consiglia, in ogni caso, qualora si tratti di un ente con ramo Onlus, di procedere all’iscrizione al Runts in seguito alla perdita di vigenza della disciplina Onlus.