Le indicazioni per redigerlo
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno l’obbligo, qualora decidessero di costituire un ramo per fare ingresso nella riforma del Terzo settore, di adottare un regolamento. Quest’ultimo va adottato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, qualora non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo settore e venga depositato nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
È necessario che si tratti di atto pubblico o scrittura privata autenticata in modo che si possa accertare, tramite controllo notarile, il recepimento nello stesso delle norme del Codice del Terzo settore o del decreto sull’impresa sociale applicabili agli enti religiosi e della compatibilità di eventuali altre clausole con gli obblighi inderogabili della disciplina del Terzo settore.
La previsione relativa agli enti religiosi del decreto sull’impresa sociale è analoga a quella appena citata, ad eccezione del fatto che il regolamento necessiti di essere depositato presso il registro delle imprese e che, ovviamente, debba recepire le norme del decreto in questione, sempre nei limiti della propria natura. Se ne deduce che nella libertà di scelta dell’ente di sottoporsi o meno alla disciplina del Terzo settore o dell’impresa sociale, con riferimento alle attività di interesse generale svolte, lo stesso rimane vincolato dunque alla predisposizione di un regolamento che gli permetta di entrare nel sistema.
È evidente che il requisito dell’adozione di un regolamento rappresenta la condicio sine qua non per consentire ad un ente religioso di iscriversi nel Runts usufruendo del regime fiscale di favore, così come anche di iscriversi nel registro delle imprese ai fini della costituzione di un ramo impresa sociale. Si ricorda che la possibilità di autoregolamentazione del ramo, legata per l’appunto al regolamento, non collide con la autonomia confessionale dell’ente: il regolamento, infatti, non ha quale effetto la creazione di un nuovo ente giuridico, ma ha l’obiettivo di garantire la coerenza della struttura e delle finalità dell’ente religioso di riferimento.
Come già specificato, il regolamento così redatto deve essere depositato presso il Runts. Non deve indurre in confusione la differenza tra il registro delle persone giuridiche e il Runts. Il primo, infatti, è il registro costituito presso le prefetture presso il quale l’ente, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, deposita lo statuto e l’atto costitutivo. Nel registro unico nazionale del Terzo settore, invece, viene depositato il regolamento che prevede la costituzione del ramo ai fini dell’ingresso nella riforma e dello svolgimento delle attività a questa legate.
Questo significa che il deposito del regolamento non costituisce una duplicazione dell’adempimento generale del deposito dello statuto dell’ente confessionale presso le prefetture.
Sul piano contenutistico, la stessa normativa prevede l’esclusione degli enti religiosi dall’applicazione di alcune norme ai fini del rispetto della relativa struttura e finalità:
Sono presenti, inoltre, ulteriori norme applicabili solo qualora il regolamento non preveda diversamente, lasciando in tal modo la possibilità agli enti religiosi di derogare quelle norme che non hanno carattere imperativo. In ogni caso, nonostante il recente decreto sul funzionamento del Runts abbia in parte fornito una linea in relazione al contenuto del regolamento, le incertezze su questo argomento sono ancora molte e, pertanto, risulta opportuno attendere maggiori chiarimenti e linee guida da parte del legislatore o delle autorità religiose competenti.