Iva e Terzo settore: come scegliere tra il regime forfettario e quello della 398

Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi. Ecco un confronto per optare per quello più adatto

Come illustrato nel precedente contributo, “Iva e Terzo settore, cosa cambia dal 1° gennaio 2025”, il decreto legge n. 146 del 2021 ha introdotto una serie di fondamentali modifiche all’art. 4 del  “Decreto Iva” (Dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni contenute nel documento vadano ricomprese nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art. 10 Dpr n. 633 del 1972) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità. Per avere il quadro di come sono cambiate le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10 del Decreto Iva è possibile consultare la tabella a questo link.

Tali disposizioni avrebbero dovuto entrare in vigore, inizialmente, il 1° gennaio 2022, poi prorogate al 1° gennaio 2024, e successivamente, con un susseguirsi di disposizioni di proroga, al 1° gennaio 2025.

Lo stesso decreto legge n. 146 del 2021 ha inoltre previsto una novità importante per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), introducendo la possibilità di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte da queste due tipologie di enti.

Tale previsione è entrata in vigore 1° gennaio 2024 ed è quindi ad oggi operativa.

Questo regime si affianca a quello attualmente ancora previsto dalla Legge n. 398 del 1991: ecco un approfondimento che mette a confronto i due sistemi, per poter scegliere consapevolmente.

La possibilità per Odv e Aps di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi

Per le Odv e le Aps è stata quindi prevista la possibilità (non l’obbligo) di adottare il regime forfettario dei contribuenti minimi (di cui all’art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014) quale regime forfettario “ponte”, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali recate dal Titolo X del codice del Terzo settore, per gestire quelle attività che dal regime di esclusione passeranno al regime di imponibilità (ci riferiamo, ad esempio, alle prestazioni di servizi in bar ed esercizi similari rese da Aps).

La condizione per accedere a detto regime, che opera ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, è che i ricavi, ragguagliati per anno solare, non superino il tetto dei 65.000 euro.

Praticamente il regime forfettario, mutuato da quanto previsto per le persone fisiche, consente alle Odv e alle Aps di non applicare l’Iva sulle operazioni attive poste in essere e, allo stesso tempo, non consente la detrazione dell’Iva sugli acquisti.

La disposizione si affianca a quanto previsto, sempre in tema di regimi forfettari, dalla legge n. 398 del 1991.

Il regime 398 non sarà più applicabile dagli Ets iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a partire dall’entrata in vigore del Titolo X del codice del Terzo settore, vale a dire dal 1° gennaio dell’esercizio successivo al parere che sarà reso dalla Commissione europea. Pertanto, a oggi e sino al termine appena citato, è ancora applicabile tale disposizione che da sempre ha rappresentato la scelta “per eccellenza” per gestire le attività commerciali da parte non solo di Odv e Aps, ma anche da associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, proloco, cori bande e filodrammatiche, platea ben più ampia di quella prevista dall’art. 5, comma 15-quinquies, riservato, come detto, ad Odv e Aps.

Analogie e differenze tra regime 398 e regime dei contribuenti minimi

In un confronto tra il regime dei contribuenti minimi e il regime 398, “l’appeal” di quest’ultimo è sicuramente maggiore.

Vediamo quali sono le principali analogie e differenze, fermo restando che, come già indicato, la norma relativa ai contribuenti minimi vale ai soli fini Iva mentre il regime 398 opera anche a livello reddituale.

Il primo elemento di rilievo è il tetto di ricavi per poter accedere al regime forfettario: 65.000 euro per il regime dei contribuenti minimi, 400.000 euro per il regime 398.

Ulteriore elemento di diversificazione è legato ai ricavi delle attività esercitate: per il regime 398 devono essere attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, mentre nell’articolato del decreto legge n. 146 del 2021 non è prevista alcuna specifica in ordine alle attività commerciali esercitabili.

Ulteriore profilo, non di poco conto, di differenziazione è legato all’imposta sul valore aggiunto: non applicabile (fuori campo Iva) nel caso del regime dei contribuenti minimi mentre pienamente applicabile, con aliquota in funzione del tipo di prestazione/cessione, nel caso del regime 398. In questo ultimo regime l’imposta applicata è poi versata in misura forfettaria:

  • versamento del 50% dell’Iva a debito nella generalità dei casi;
  • versamento dei 2/3 dell’Iva a debito per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

Il versamento dell’Iva (sul quale non sono dovuti gli interessi trimestrali) nel regime 398 va fatto entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, e nello specifico:

  • entro il 16 maggio per il 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo);
  • entro il 16 agosto per il 2° trimestre (aprile-maggio-giugno);
  • entro il 16 novembre per il 3° trimestre (luglio-agosto-settembre);
  • entro il 16 febbraio per il 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre).

Da sottolineare che la percentuale di Iva non versata rimane nelle disponibilità finanziarie dell’ente e non concorre a formare imponibile ai fini reddituali. Per entrambi i regimi l’Iva sugli acquisti non può essere detratta e rimane un costo a carico dell’ente quale consumatore finale.

Sotto un profilo reddituale, il regime 398 contiene una forfettizzazione per la determinazione dell’imponibile fiscale pari al 3% dei ricavi, previsione che manca nel regime dei contribuenti minimi utilizzabile da Odv e Aps: per quest’ultimo è possibile applicare il regime forfettario recato dall’articolo 145 del Dpr n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Di seguito si riporta in tabella il confronto tra le due disposizioni.

 

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

(Articolo 5, comma 15 quinquies, DL 146/2021)

REGIME 398

(Legge 398/1991)

Quali attività

Attività commerciali

Attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali

Quali soggetti

ODV e APS

ASD/SSD, associazioni senza scopo di lucro, proloco, cori bande e filodrammatiche

Fattura

Elettronica

Elettronica

Aliquota IVA operazioni attive

Fuori campo IVA

In funzione del tipo di prestazione/cessione (normalmente 22%)

Tetto ricavi

65.000 euro

400.000 euro

IVA operazioni passive

Indetraibile-costo come consumatore finale

Indetraibile-costo come consumatore finale

IVA da liquidare

//

Il 50% dell’IVA incassata sulle fatture di vendita (i 2/3 in caso di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica)

Adempimenti

Conservazione e numerazione fatture di acquisto, obbligo certificazione e conservazione corrispettivi

Conservazione e numerazione fatture di acquisto, tenuta del registro dei contribuenti minori

Imponibile IRES

Possibilità di applicare regime forfettario art. 145 TUIR

Regime forfettario ai sensi della Legge 398/91 (3% dei ricavi)

Dichiarativi

Dichiarazione Unico ENC e IRAP

No dichiarazione IVA

Dichiarazione Unico ENC e IRAP

No dichiarazione IVA

Al fine di comprendere appieno la disamina condotta si riporta un esempio concreto, legato al caso di una prestazione di servizi per pubblicità pari a 100 euro.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

(Articolo 5, comma 15 quinquies, DL 146/2021)

REGIME 398

(Legge 398/1991)

Emissione fattura in formato elettronico

Totale fattura: 100 euro

Totale fattura: 122 euro

Versamento IVA

//

11 euro (entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento)

Detrazione IVA acquisti

//

//

Adempimenti

Conservazione e numerazione fatture di acquisto, obbligo certificazione e conservazione corrispettivi

Conservazione e numerazione fatture di acquisto, tenuta registro contribuenti minori

Imponibile fiscale

A scaglioni dal 15% al 25% nel caso di applicazione dell’art. 145 del TUIR

3%

IRES

Imposta 3,60 euro

Imposta 0,72 euro

Importi che non concorrono alla determinazione imponibile fiscale

//

11 euro

Netto finanziario che rimane all’ente

96,40 euro

110,28 euro

 © Foto in copertina di Nadia Bolognaprogetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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