Aspetti generali, domande e risposte, le sfide future di uno dei principali dispositivi dell'amministrazione condivisa
Attraverso un procedimento di co-progettazione, l’ente pubblico istituzionalmente responsabile degli interventi in un settore di interesse generale (in veste di amministrazione procedente, che guida quindi il procedimento), eventuali altri enti pubblici le cui competenze hanno elementi di intersezione con il settore in questione e gli enti del Terzo settore che desiderano prendere parte ai lavori avendone i requisiti, lavorano congiuntamente per definire e realizzare interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti nell’ambito dei settori di interesse generale. Se nella co-programmazione si leggono i bisogni e le priorità di intervento, nella co-progettazione ci si occupa della progettazione e della successiva realizzazione di uno specifico intervento sociale, generalmente valorizzando l’integrazione tra una pluralità di soggetti – enti pubblici, imprese sociali, volontariato, associazionismo – che scelgono di lavorare in modo sinergico avendo come obiettivo condiviso la risposta ad uno specifico bisogno sociale. Tra gli strumenti di amministrazione condivisa, la co-progettazione è stata quella che ha visto negli ultimi cinque anni un maggiore sviluppo; sono oggi alcune centinaia le esperienze di co-progettazione nel nostro paese, pur se di qualità molto diversa.
Quando avviare la co-progettazione e quando l’appalto di servizi? L’appalto è lo strumento utile ad individuare il miglior fornitore di una prestazione definita, facendolo emergere da una competizione; la co-progettazione si attua quando si ritenga utile far emergere, in ottica di sostegno sussidiario a quanto il Terzo settore può esprimere e tramite un lavoro comune tra ente pubblico ed enti del Terzo settore, un progetto condiviso identificando insieme e grazie alla sinergia dei soggetti presenti al tavolo le migliori risposte ad uno specifico bisogno sociale (vedi il capitolo "Due principi di pari dignità: la collaborazione e la competizione").
In una co-progettazione, qual è la normativa di riferimento dal punto di vista del procedimento? Il Codice dei contratti pubblici? No, il procedimento di co-progettazione è realizzato ai sensi della legge 241/1990; le linee guida approvate con il dm 72 del 31/3/2021 costituiscono una traccia per applicare tale norma ad un procedimento di amministrazione condivisa. Inoltre si può fare riferimento, nel caso in cui siano esistenti, a leggi regionali o regolamenti dello specifico ente relativamente alle relazioni tra enti pubblici e Terzo settore.
Su quali temi si può co-progettare? Su tutti i settori di interesse generale citati dalla riforma del Terzo settore.
La co-progettazione deve includere anche la successiva realizzazione delle azioni co-progettate? Non è la legge ad imporlo, ma è chiaro che da un punto di vista sostanziale sarebbe del tutto contraddittorio affermare la necessità di rispondere ad un bisogno attraverso l’integrazione e la sinergia di più risorse, per poi affidare frazioni di singole azioni attraverso appalti. Se si sceglie la via dell’amministrazione condivisa, è opportuno farlo dall’inizio alla fine!
Come si avvia una co-progettazione? È avviata dall’ente pubblico istituzionalmente responsabile relativamente ad un determinato settore di interesse generale (amministrazione procedente); la scelta di co-progettare può derivare da un’autonoma scelta di tale ente, da una proposta di uno o più enti del Terzo settore ritenuta dall’amministrazione coerente con le proprie finalità e può essere logica conseguenza di un procedimento di co-programmazione ad esito del quale si sono individuate come prioritarie talune azioni che si prestano ad essere sviluppate e realizzate con la co-progettazione. La co-progettazione prevede un Avviso pubblico in cui la pubblica amministrazione invita gli enti del Terzo settore aventi i requisiti a partecipare al procedimento, esplicita in un documento progettuale gli obiettivi che si intendono perseguire, individua le risorse iniziali che mette a disposizione e delinea le regole con cui si lavorerà nel corso della co-progettazione.
Come si individuano i soggetti con cui l’amministrazione realizza la co-progettazione? Si individuano con un procedimento di evidenza pubblica dove sono indicati i criteri (es. esperienza in uno specifico settore di attività, idee progettuali per rispondere al bisogno individuato, ecc.) con cui individuare i partner del Terzo settore.
L’amministrazione individua un partner unico o una pluralità di partner? Si tratta di una scelta discrezionale dell’amministrazione. Nel primo caso si privilegia l’organicità della risposta e, spesso, il carattere di soggetto collettivo del partner unico (generalmente un raggruppamento che già include una pluralità di partecipanti); nel secondo caso il progetto risulta dal confronto tra una pluralità di partner ammessi al tavolo di co-progettazione, configurando un processo a volte non semplice, ma – quando condotto con successo – molto ricco in termini di risultati.
Cosa avviene una volta individuati i partner? Sono avviati dei tavoli di lavoro in cui, a partire dal documento progettuale in cui l’amministrazione individua i bisogni e dalle proposte dei partner di Terzo settore, si lavora, attraverso il confronto e la composizione di punti di vista, alla redazione di un progetto definitivo, generalmente con l’aspirazione a giungere, se possibile, ad un progetto unificato che sappia mettere a sistema in modo integrato le diverse risorse e proposte.
Chi guida i tavoli di lavoro? L’amministrazione procedente o, su sua scelta, un soggetto terzo con il ruolo di facilitatore.
Cosa avviene se un tavolo con una pluralità di partner non trova l’accordo sul progetto da presentare? L’avviso pubblico dovrà aver previsto come agire, ragionevolmente con la scelta da parte dell’amministrazione tra due o più progetti concorrenti, per poi continuare la co-progettazione con quello individuato come migliore.
Come si conclude un procedimento di co-progettazione. Si conclude con l’approvazione di un progetto definitivo che, se ritenuto dal dirigente coerente con i bisogni indicati nel documento progettuale allegato al bando, origina, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, una convenzione tra i soggetti coinvolti per la realizzazione di quanto insieme co-progettato. Tale progetto definitivo comporta anche la scelta sull’allocazione delle risorse disponibili (vedi punto successivo) tra i vari partner, in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere.
Da cosa sono formate le “risorse disponibili”? Dalle risorse che l’amministrazione ha individuato sin dal momento dell’avviso pubblico; dalle risorse che i partner di Terzo settore hanno assicurato nelle proprie proposte (risorse economiche, immobili, strumenti di lavoro, volontari, ecc.); se l’Avviso (opportunamente!) lo prevede, dalle risorse che il partenariato pubblico e di Terzo settore così formatosi è in grado di reperire nel corso del progetto da fonti diverse (progettazione su bandi regionali o comunitari, bandi di enti filantropici, attività di mercato, ecc.).
Quali possibilità ci sono di rivedere il progetto in corso d’opera? Indicandolo nell’Avviso pubblico, è possibile prevedere periodiche verifiche dell’impianto progettuale, adeguandolo al mutare dei bisogni e alle indicazioni provenienti dalle azioni via via svolte. Indubbiamente questo procedimento offre spazi di flessibilità sconosciuti agli appalti di servizi.
Dove si possono trovare informazioni generali su come va gestito un procedimento di co-progettazione? Le linee guida approvate con dm 72 del 31/3/2021 contengono chiare indicazioni sugli elementi minimi che caratterizzano questo tipo di procedimento, essendo la definizione di dettaglio lasciata all’autonomia amministrativa del singolo ente.
L’aumento dei casi di co-progettazione è stato in questi anni repentino e per certi versi sorprendente; oggi appare necessario lavorare sulla qualità di queste esperienze, che spesso, al di là dello strumento giuridico, tradiscono una eccessiva continuità con la logica degli affidamenti di servizi; è auspicabile che l’approvazione delle linee guida contribuisca a diffondere procedimenti di maggiore qualità.
Un tema particolarmente sensibile è dato dai casi in cui l’amministrazione, spesso avendo apprezzato gli esiti di alcune co-progettazioni di entità minore, sceglie di ripensare come co-progettazioni interventi sino ad oggi oggetto di affidamento; si tratta di un processo virtuoso nella misura in cui assuma in modo effettivo e autentico il significato della co-progettazione e dunque non includa nel documento progettuale servizi da realizzare, ma bisogni a cui dare risposta, lasciando poi ai tavoli l’elaborazione delle soluzioni più adeguate.
Accanto alle sfide già evidenziate a proposito della co-programmazione – la capacità di elaborare proposte adeguate –, la co-progettazione sfida il Terzo settore sul fronte della capacità di integrazione: non si tratta di pensarsi come soggetti singoli, ma come rete territoriale collaborativa in cui ciascuno soggetto vede negli altri una risorsa per completare la propria azione; che è cosa molto diversa dal concordare una suddivisione di risorse tra soggetti e azioni che poi procedono in modo indipendente e parallelo.