La situazione delle Onlus

La disciplina

NEL PERIODO TRANSITORIO

Il codice del Terzo settore (Cts) dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata solo nel momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del citato Cts: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore.

Nel periodo transitorio, e fino al termine appena menzionato, un ente iscritto all’anagrafe Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nello stesso decreto.

Al sopraggiungere del predetto termine, la qualifica di Onlus cesserà di avere efficacia e le disposizioni ad essa riferite risulteranno abrogate.

La riforma del Terzo settore obbliga, pertanto, le Onlus a valutare con molta attenzione la loro situazione e ad individuare la soluzione più corretta in vista dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (Ets). Infatti, nel caso in cui una Onlus decida di non iscriversi al Runts dovrà devolvere il proprio patrimonio. Diversamente, l’iscrizione al Runts permetterà ad essa di entrare a far parte degli enti del Terzo settore senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica e, dunque, di mantenere l’intero patrimonio detenuto, continuando a perseguire i propri fini con la nuova qualifica di Ets.

L’ISCRIZIONE DELLE ONLUS NEL RUNTS

Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts) ha individuato specifiche procedure affinché le Onlus (già considerate Ets in questo lungo periodo transitorio) possano accedere al Runts.

Per l’iscrizione delle Onlus riveste fondamentale importanza il termine da cui inizia il processo di “popolamento” del registro (“data x”), il quale è individuato dall’ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presso cui è istituito l’ufficio statale del Runts.

Nonostante l’anagrafe Onlus verrà meno solamente a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale, dal giorno antecedente la data x non sarà più possibile presentare domanda di iscrizione all’anagrafe che gestirà, a tal fine, solo i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

Nella Tabella 5 vengono schematizzate le procedure essenziali previste per l’iscrizione al Runts degli enti iscritti all’anagrafe Onlus.

TABELLA 5

ISCRIZIONE DELLE ONLUS
(Art. 34, decreto Runts)

1) Comunica al Runts, secondo modalità concordate con il ministero del Lavoro, i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe Onlus al giorno antecedente la data x.

Tali dati devono comprendere almeno:

    • il codice fiscale;
    • la denominazione;
    • la sede legale;
    • il codice fiscale del rappresentante legale.

2) L’elenco degli enti viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e ne viene data comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

    • I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati al Runts in caso di esito favorevole degli stessi, con le stesse modalità sopra riportate.

CIASCUN ENTE INTERESSATO ALL’ISCRIZIONE NEL RUNTS

3) A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al punto 2 e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale, presenta all’ufficio del Runts territorialmente competente la domanda di iscrizione, utilizzando la modulistica disponibile sul portale Runts.

Nella domanda deve essere indicata la sezione del Runts nella quale intende iscriversi e devono essere allegati:

    • copia dello statuto adeguato e dell’atto costitutivo. Nel caso in cui l’atto costituivo non sia reperibile è possibile produrre l’autocertificazione di cui all’art. 8, c.5, lett. a) del decreto Runts;
    • copia degli ultimi 2 bilanci approvati.
CIASCUN UFFICIO COMPETENTE DEL RUNTS

4) Ricevuta la domanda di iscrizione:

    • verifica, entro 60 giorni dalla ricezione, la sussistenza dei requisiti e dispone l’iscrizione nella sezione prescelta in caso di esito positivo;
    • entro lo stesso termine di cui sopra può:
    • chiedere all’ente informazioni e documenti mancanti;
    • comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione;
    • proporre l’iscrizione in un’altra sezione rispetto a quella richiesta;

Fatta eccezione per le reti associative, si applicano in quanto compatibili i commi da 4 a 10 dell’art. 31 del decreto Runts (vedi “schema 3”, punti da 2 a 7).

5) In assenza di un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l’ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta (silenzio assenso).

 

TABELLA 6

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ENTI
ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Nel caso in cui l’ente presente nell’elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 abbia ottenuto la personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361 del 2000, il notaio che ha ricevuto il verbale dell’organo competente che contiene la decisione di iscrizione dell’ente al Runts:

    • verifica la sussistenza delle condizioni di conformità (art. 22 del Cts e artt. 16 e 17 del decreto Runts);
    • richiede l’iscrizione dell’ente nella sezione prescelta.
RETI ASSOCIATIVE

Nel caso in cui l’ente presente nell’elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 richieda l’iscrizione nella sezione “reti associative”, la domanda di iscrizione viene presentata all’ufficio statale del Runts, il quale verifica anche i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione in eventuale altra sezione richiesta:

    • se i requisiti per l’iscrizione nelle sezioni richieste sono presenti, l’ufficio statale dà comunicazione all’ufficio territorialmente competente ai fini dell’automatica iscrizione nell’ulteriore sezione;
    • in assenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione “reti associative”, l’ufficio statale rigetta interamente la domanda e l’ente può proporre una nuova domanda per l’iscrizione in una sola sezione presso l’ufficio territorialmente competente.
IMPRESE SOCIALI
Nel caso in cui l’ente presente nell’elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 richieda l’iscrizione nella sezione “imprese sociali”, la richiesta deve essere presentata al registro delle imprese territorialmente competente.
ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, iscritti all’anagrafe Onlus ed inseriti nell’elenco di cui al punto 2 della
precedente Tabella 5, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto allegano il regolamento contenente gli elementi di cui all’art. 14, c.1 del decreto Runts.

ALCUNI PROFILI CRITICI DEL PASSAGGIO DELLE ONLUS NEL RUNTS

Come menzionato al punto 3 della Tabella 5, le Onlus che intendono presentare domanda di iscrizione al Runts hanno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale: in caso di mancata presentazione entro tale data l’ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento verificatosi nel periodo di detenzione della qualifica Onlus.

Si ritiene opportuno prestare specifica cautela nel caso delle Onlus che intendano ottenere l’iscrizione al Runts prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale. In tal caso, il decreto Runts prevede espressamente che al momento dell’iscrizione nel registro unico l’ente sia cancellato dall’anagrafe Onlus (senza che ciò, come già evidenziato, comporti alcuna devoluzione di patrimonio). Tuttavia, perdendo la qualifica di Onlus verrà meno anche il relativo regime fiscale, senza che l’ente possa accedere ai nuovi regimi agevolativi previsti per le differenti tipologie di Ets (operativi solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato l’autorizzazione).

Pertanto, in assenza di specifici chiarimenti su tale specifico aspetto, una scelta prudente per una Onlus potrebbe essere quella di attendere l’entrata in vigore della parte fiscale per iscriversi al Runts.

Quanto appena evidenziato non vale per le Onlus che già oggi abbiano i requisiti per assumere la qualifica di organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps): in tal caso l’ente, adeguando il proprio statuto alla nuova normativa Odv e Aps, potrà iscriversi immediatamente negli attuali registri regionali o provinciali, adottando il regime fiscale proprio della relativa qualifica e usufruendo della “migrazione” al momento dell’operatività del Runts. L’ente appena menzionato sarebbe cancellato dall’anagrafe Onlus, senza l’obbligo di dover devolvere il patrimonio.

Il decreto Runts specifica inoltre che, qualora la procedura di iscrizione di una Onlus si completi nel corso del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (fermo restando il termine del 31 marzo per la presentazione della domanda), la qualifica di Ets si intende acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio dello stesso periodo d’imposta.

Infine, viene richiamato anche il caso degli enti che, al giorno antecedente alla data x, oltre ad essere iscritti nell’anagrafe Onlus, siano iscritti anche nei registri delle Odv e delle Aps. Tali enti non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui all’articolo 34 del decreto Runts.

A tal proposito, si evidenzia che il riferimento alle Odv iscritte nei rispettivi registri è fuorviante in quanto tali enti non sono presenti nell’anagrafe Onlus per esplicita disposizione di legge e di prassi, rivestendo la qualifica di “onlus di diritto”.

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