Un’analisi dello studio Degani sulla linea interpretativa del ministero del Lavoro su erogazione dei compensi e trattamento economico e normativo che deve essere parametrato ai contratti collettivi. Status di lavoratore in netto contrasto con quello di volontario
Con la nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 il ministero del Lavoro è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata e all’applicazione delle disposizioni su assenza di scopo di lucro e relativa gestione dei compensi (artt. 8, comma 3, lett. b), lavoro negli enti del terzo settore e (art. 16) e compatibilità con lo status di volontariato (art. 17).
L’articolo 8, comma 3, lett. b) introduce un tetto all’erogazione dei compensi ai lavoratori del terzo settore. Si considera distribuzione indiretta di utili (e pertanto è vietata) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salva la deroga che si esaminerà nel prosieguo.
Altro limite è imposto, a tutela delle professionalità di questo mondo, dall’articolo 16: i lavoratori del terzo settore hanno infatti diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi territoriali, nazionali o aziendali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; previsione a cui si aggiunge l’obbligo di garantire che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non superi il rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Da ultimo l’articolo 17 stabilisce l’incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Entrambe le disposizioni concernenti la determinazione del compenso negli enti del terzo settore (quindi tanto l’art. 8 quanto l’art. 16 del Cts) devono ritenersi immediatamente applicabili a decorrere dalla data di pubblicazione del Codice (3 agosto 2017).
Resta fermo il principio generale di irretroattività delle leggi. Pertanto i limiti introdotti dagli artt. 8 e 16 del Codice del terzo settore troveranno applicazione soltanto in relazione ai nuovi rapporti di lavoro costituiti dopo il 03/08/2017, con esclusione dei rapporti in essere a tale data.
Il canone interpretativo fornito dal ministero del Lavoro, già espresso con la circolare n. 12604 del 29/12/2017, è dunque quello di ritenere immediatamente applicabili nel periodo transitorio quelle disposizioni non direttamente connesse all’istituzione e all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Tuttavia, con riguardo all’ambito soggettivo, il Ministero limita la portata di tale principio, precisando che gli artt. 8 e 16 del Codice debbano applicarsi con efficacia immediata soltanto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.
Per le Onlus, invece, nel periodo transitorio continua a trovare applicazione, fino al momento dell’abrogazione, la disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997, che fissa all’art. 10, comma 6, lett. e) la misura differenziale alla più bassa soglia del 20%.
Anche l’art. 16 del Codice non si applica in questo periodo alle Onlus, per le quali la necessità di rispettare il rapporto uno a otto è rimandata al momento dell’iscrizione nel Runts.
Altre precisazioni riguardano la possibilità di derogare il vincolo istituito dall’articolo 8 del Codice. Il tetto retributivo del 40% può infatti essere superato in ragione dell’esigenza di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lettere b), g) e h) dell’art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
L’indicazione delle tipologie di attività è da intendersi tassativa, dovendosi pertanto escludere l’applicazione in via analogica a settori differenti da quelli espressamente menzionati.
Al fine di beneficiare della deroga in esame, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, è necessario che l’Ets contempli statutariamente nel proprio oggetto sociale almeno una delle tre attività di interesse generale sopra menzionate; occorre altresì che motivi con adeguata documentazione, a partire dal curriculum vitaedel lavoratore e dalla delibera assunta dal competente organo sociale, la necessità di acquisire specifiche professionalità ai fini dello svolgimento delle specifiche attività contemplate dalla deroga.
In ragione del riferimento che gli artt. 8 e 16 del Cts fanno ai contratti collettivi, è emersa l’esigenza di un chiarimento riguardo i valori retributivi da prendere in considerazione ai fini del rispetto dei rapporti percentuali previsti da tali norme.
Sul punto, la nota precisa innanzitutto che la contrattazione collettiva costituisce il riferimento anche per il lavoro autonomo, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.
Specifica inoltre che i valori retributivi da prendere in considerazione sono quelli derivanti dai diversi livelli della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale); in particolare, tenuto conto del generico riferimento al concetto di “retribuzione”, deve essere presa a riferimento anche la parte variabile della stessa, purché prevista nei contratti collettivi applicati all’ente.
Da ultimo il ministero del Lavoro si è pronunciato sulla possibilità di poter leggere l’art. 17 Cts nel senso di consentire al lavoratore di un ente del terzo settore di svolgere attività di volontariato presso il medesimo Ets in via occasionale e comunque con oggetto diverso dalla prestazione lavorativa.
La posizione del ministero è indubbiamente restrittiva, in quanto dichiara sussistente una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario sic et simpliciter (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.
Il ministero del Lavoro, con la nota in esame, assume una posizione estremamente prudenziale, ritenendo di escludere le Onlus dai soggetti che possono applicare con efficacia immediata i limiti retributivi di cui agli artt. 8 e 16 del Cts, essendo allo stato ancora in vigore la disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997.
Tuttavia, non può escludersi l’auspicio di una soluzione di maggior apertura, in quanto da una parte è principio generale che l’applicabilità delle norme in questione non sia connessa all’operatività del registro; dall’altra il legislatore ha previsto per tutti gli Ets, comprese pertanto le Onlus, l’efficacia immediata anche di alcuni regimi fiscali di favore, previsti espressamente dalle disposizioni fiscali di legge (art. 104).
Pertanto, fatto salvo ciò che necessita l’operativa del Runts, non si comprende il motivo per cui le Onlus dovrebbero essere escluse dalla applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. b) e dell’art. 16 Cts, laddove invece sono già destinatarie di alcune disposizioni fiscal-tributarie introdotte dalla riforma.
Analogamente pare potersi prospettare una interpretazione meno restrittiva di quella resa dalla circolare in ordine all’attività di volontariato. Sarebbe infatti auspicabile che l’incompatibilità tra la qualità di volontario e quella di lavoratore subordinato o autonomo sia limitata, come già previsto dal primo comma del medesimo articolo 17 Cts, alle ipotesi in cui il volontario svolga attività in modo non occasionale e con oggetto identico alla prestazione lavorativa.
In caso contrario, ad esempio, si impedirebbe a qualsiasi lavoratore del no profit di svolgere la vendita benefica persino in occasione del banchetto natalizio. Siffatta conclusione si profilerebbe evidentemente contraria alla stessa natura del terzo settore.