La comunicazione è facoltativa per il modello 730 precompilato 2020 e obbligatoria per il 2021 ed è la principale novità del decreto del 3 febbraio 2021 del ministero dell’Economia e delle finanze che definisce alcuni principi sulla comunicazione delle informazioni
Per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati sulle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, ricevute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Questa novità – del tutto facoltativa per i dati relativi all’anno 2020, ma obbligatoria il prossimo anno per i dati fiscali 2021 – è prevista dal decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021.
Il decreto fissa alcuni importanti principi relativi alla comunicazione delle informazioni, individuando i soggetti interessati, i contenuti, le modalità e i tempi dell’invio (dapprima facoltativo, poi obbligatorio) dei dati.
A partire dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali interesserà:
La comunicazione delle erogazioni liberali dovrà contenere:
Tra i dati da comunicare, il decreto prevede anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.
Al riguardo, deve rammentarsi che la comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo settore (Ets) deve contenere esclusivamente i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10 dlgs. n. 117/2017) e quindi dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni contenute nel decreto in questione si applicano agli Ets destinatari delle erogazioni liberali (art. 83 d.lgs. n. 117/2017).
In merito alle istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le disciplinerà.
Per i dati relativi al 2020 il decreto dispone un invio facoltativo prevedendo che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione.
Sarà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
La scadenza per la trasmissione dei dati è fissata al 16 marzo 2021, termine unico per i soggetti tenuti a inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.