Le modalità di comunicazione dei dati tra registro unico, registro imprese e le altre amministrazioni

Come vengono trasmesse le informazioni

L’art. 53 del codice del Terzo settore (Cts) rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui deve essere garantita, tra le altre cose, la comunicazione dei dati tra il registro imprese e il Runts in relazione alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel registro imprese.

A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 13 del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts), il quale dispone:

  • per gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, continuano ad essere tenuti all’iscrizione nel registro imprese anche qualora conseguano l’iscrizione al Runts;
  • per gli enti iscritti al Runts, devono iscriversi anche al registro imprese nel momento in cui esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Quanto evidenziato nei precedenti punti non è applicabile alle imprese sociali, per le quali il requisito dell’iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione del registro imprese.

Il decreto Runts, all’art. 29, disciplina le modalità di comunicazione dei dati tra il Runts, il registro imprese e le altre pubbliche amministrazioni disponendo che:

  1. la comunicazione al registro unico dei dati relativi agli Ets iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali, o comunque iscritti nel registro imprese, segue le procedure definite nell’allegato tecnico A) dello stesso decreto;
  2. l’aggiornamento dei dati relativi agli Ets iscritti al registro imprese avviene, ad opera del soggetto avente titolo, mediante la presentazione di apposita istanza telematica al registro imprese che, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell’ente nel Runts;
  3. spetta, invece, al richiedente presentare apposita istanza per l’integrazione e l’aggiornamento dei dati al Runts solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità a procedere secondo le modalità di cui al punto 2 e, in ogni caso, limitatamente ai soli dati previsti dal decreto Runts.

Da quanto detto si comprende come le imprese sociali, tenute e gestite dall’ufficio del registro imprese, effettuano gli adempimenti pubblicitari nei confronti di quest’ultimo e ciò produce effetti automatici anche nei confronti del Runts, fatti salvi i casi specifici in cui ciò non possa avvenire.

In relazione all’interlocuzione con il registro imprese, per le imprese sociali si applicano le modalità definite dalla normativa afferente al registro stesso.

I terzi possono invece accedere agli statuti, ai bilanci ed alle altre informazioni relative alle imprese sociali attraverso il registro unico.

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