Come vengono trasmesse le informazioni
L’art. 53 del codice del Terzo settore (Cts) rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui deve essere garantita, tra le altre cose, la comunicazione dei dati tra il registro imprese e il Runts in relazione alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel registro imprese.
A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 13 del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts), il quale dispone:
Quanto evidenziato nei precedenti punti non è applicabile alle imprese sociali, per le quali il requisito dell’iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione del registro imprese.
Il decreto Runts, all’art. 29, disciplina le modalità di comunicazione dei dati tra il Runts, il registro imprese e le altre pubbliche amministrazioni disponendo che:
Da quanto detto si comprende come le imprese sociali, tenute e gestite dall’ufficio del registro imprese, effettuano gli adempimenti pubblicitari nei confronti di quest’ultimo e ciò produce effetti automatici anche nei confronti del Runts, fatti salvi i casi specifici in cui ciò non possa avvenire.
In relazione all’interlocuzione con il registro imprese, per le imprese sociali si applicano le modalità definite dalla normativa afferente al registro stesso.
I terzi possono invece accedere agli statuti, ai bilanci ed alle altre informazioni relative alle imprese sociali attraverso il registro unico.