Le Onlus possono partecipare alla co-progettazione

Lo ha stabilito il Tar della Lombardia in una recente sentenza: anche se non ancora iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore, possono accedere ai dispositivi di sussidiarietà previsti del codice in relazione al regime transitorio di cui beneficiano fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale

Il Tar Lombardia ha recentemente affermato il principio per cui le Onlus possono partecipare ai processi di co-programmazione e co-progettazione previsti dall’art. 55 del codice del Terzo settore ­anche se non iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Con la sentenza n. 2533 del 1° ottobre 2024, il Tar Lombardia (sezione II) ha difatti affermato la piena legittimità per gli enti aventi ad oggi la qualifica di Onlus di partecipare alle procedure di co-programmazione e di co-progettazione previste dalla normativa del Terzo settore in forza del regime transitorio previsto dalla riforma del Terzo settore e, in particolare, dall’articolo 101, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017.

Il caso

La sentenza trae origine da un contenzioso sorto in ordine a un avviso emesso dal Comune di Milano per l’individuazione di soggetti del Terzo settore ai fini della gestione, in regime di co-progettazione, di una struttura per l’accoglienza di adulti in condizione di povertà e di emarginazione sociale.

Tra i destinatari dell’avviso venivano ricomprese anche le Onlus, considerate enti del Terzo settore (Ets) in forza del regime transitorio (art. 101, comma 3 dlgs. 117/2017).

Avverso tale avviso avevano presentato ricorso alcuni Ets sulla base della (non corretta) considerazione che le Onlus non iscritte al Runts non potessero essere considerate enti del Terzo settore.

La decisione del Tar

Il Tar ha respinto il ricorso riconoscendo la legittimità per gli enti qualificati come Onlus di partecipare alle procedure di co-programmazione e di co-progettazione previste dalla normativa del Terzo settore in forza del regime transitorio previsto dal codice del Terzo settore.

In particolare – si legge nella pronuncia – (…), considerato che attualmente le Onlus non hanno ancora un preciso obbligo di iscrizione al Runts, valendo ancora per le stesse il regime transitorio dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, la scelta del Comune di Milano di consentire la partecipazione a tutte le Onlus non appare certamente contra legem oppure illogica”.

Il Tar ha anche ricordato che in base alla normativa attualmente vigente le Onlus “sono obbligate a presentare la domanda di iscrizione al Runts fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101 comma 10 del (Codice del Terzo Settore)”. Autorizzazione che peraltro, ad oggi, non risulta ancora pervenuta.

Questa decisione riveste estrema importanza confermando principi importanti in merito agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore che prevedono il coinvolgimento attivo in un’ottica “collaborativa” degli enti del Terzo settore nella gestione dei servizi: un modello alternativo a quello “competitivo” caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi mediante appalto pubblico o concessione (Codice dei contratti pubblici, dlgs n. 36 del 2023).

Proprio a quest’ultimo proposito, i giudici amministrativi hanno ribadito che:

“Gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore delineano un modello di gestione dei servizi fondato sul coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore e tale modello è alternativo a quello caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento dell’appalto pubblico o della concessione di cui al vigente codice dei contratti pubblici; l’art. 6 del d. lgs. n. 36/2023 consente alla pubblica amministrazione di utilizzare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, senza alcun rapporto sinallagmatico e mediante condivisione con gli enti del Terzo settore di cui al CTS; l’ultimo periodo del suindicato art. 6 specifica che gli istituti del CTS non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici; la norma dell’art. 6 deve reputarsi espressione degli articoli 2 e 118 della Costituzione; Si configurano due modelli alternativi di gestioni dei servizi rivolti: nel caso di utilizzo del modello previsto dal CTS, le norme sulla contrattualistica pubblica non possono estendersi alla procedura di co-programmazione e di co-progettazione di cui al medesimo CTS”.

Dalla non applicabilità del Codice dei contratti alle procedure di co-programmazione e co-progettazione consegue poi che “l’Amministrazione procedente non è tenuta al rispetto letterale delle norme del codice dei contratti pubblici, ma che la stessa è vincolata ai principi di trasparenza di cui alla legge n. 241 del 1990, come del resto espressamente richiamata dall’art. 55 comma 1 del CTS”.

© Foto in copertina di Enrico Andreis, Nicolò Pastorello, Marina Vercellio, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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