Le Onlus nella riforma del Terzo settore
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31 MARZO 2023
Con la riforma del Terzo settore scompare la figura delle Onlus, o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che aveva fatto ingresso nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 460/1997. Si tratta dell’abrogazione di una qualifica di natura prettamente fiscale e non giuridica.
Le Onlus possono infatti includere diverse tipologie di enti, sia per natura, essendo contemplata la possibilità di costituirsi in forma di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che per tipologie di attività, dovendo intervenire in uno o più settori tipizzati (art. 10 del dlgs 460/1997).
L’attività delle Onlus è inoltre diretta normalmente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, secondo una accezione che ha trovato compiuta definizione attraverso diversi provvedimenti di prassi. Fanno eccezione quelle attività che sono indicate di imminente solidarietà sociale quali l’assistenza sociale e sociosanitaria, la beneficenza, la tutela, la promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti però apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. In questo caso la norma infatti afferma che non sia necessario che dette attività siano necessariamente rivolte a soggetti svantaggiati.
Rispetto a tali ambiti è bene ricordare però che la Corte di Cassazione ha espresso anche orientamenti interpretativi restrittivi, come nel caso delle strutture residenziali per anziani. Queste realtà operano nel settore sociosanitario e pertanto dovrebbero essere qualificate Onlus a prescindere dalle caratteristiche degli utenti del servizio ma con riferimento a tali servizi è stato affermato che "la qualità di soggetto anziano non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra soggetti in condizione di bisogno, i destinatari di assistenza sociosanitaria... e le case di riposo meritano le agevolazioni contenute nel dlgs. 460/1997 solamente quando si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto economico".
Si tratta in particolare della sentenza 31 marzo 2015, n. 6505 con cui la Corte di Cassazione si è discostata sia dalle precedenti pronunce (sentenze n. 21562/2013, n. 24883/2008 e n. 9661/2009) che da quanto indicato dall’Agenzia per le Onlus nel parere n. 20 del 20/5/2003.
Il tema della definizione dei destinatari dei servizi resta delicato anche all’interno del codice del Terzo settore.
Foto di Anemone123 da Pixabay