Società mutuo soccorso, enti di protezione civile, enti religiosi, Ong
Le società di mutuo soccorso rappresentano una particolare tipologia di enti del Terzo settore (Ets), e sono disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886 e dagli articoli da 42 a 44 del codice del Terzo settore (Cts).
Sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro imprese, oltre che in automatico nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative.
Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all’obbligo di registrazione presso il registro imprese, potendo richiedere di essere iscritte nella sezione f) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Le società di mutuo soccorso già esistenti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Cts) che, entro il 31 dicembre 2021, si siano trasformate in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (Aps), possono conservare il proprio patrimonio senza essere soggette all’obbligo di devoluzione dello stesso. Tale previsione si applica anche se l’ente non abbia adempiuto all’iscrizione nel registro imprese.
Le società di mutuo soccorso che invece si trasformano dopo il 31 dicembre 2021 sono tenute a devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.
Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts) prevede specifiche disposizioni per l’iscrizione delle società di mutuo soccorso, le quali vengono riepilogate nella successiva Tabella 7.
TABELLA 7 |
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO |
CARATTERISTICHE | INDICAZIONI |
Enti con versamento annuo di contributi associativi pari o non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi | Iscritti nella sezione “imprese sociali” presso il registro imprese |
Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), la procedura prevede:
Il procedimento di cui sopra può avvenire senza intervento del notaio nel caso in cui non siano effettuate modiche allo statuto dell’ente. |
Non iscritti al registro imprese | Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), la domanda di iscrizione dovrà essere presentata ai sensi degli articoli da 15 a 19 del decreto Runts, seguendo le procedure descritte (vedi "Tabella 1" e "Tabella 2"). |
Enti con versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000 euro e/o che gestiscono fondi sanitari integrativi | Devono iscriversi al registro imprese nella sezione “imprese sociali”: tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione f) del Runts. |
Gli enti che intendano indicare nella richiesta di iscrizione al Runts l’attività di protezione civile (art. 5, c. 1, lett. y del Cts), devono previamente iscriversi nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, istituito in base all’art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Gli enti iscritti in questo elenco, ai sensi dell’art. 11 del decreto Runts, possono iscriversi nelle seguenti sezioni del registro unico:
Qualora invece l’ente sia già iscritto al Runts per lo svolgimento di altre attività di interesse generale e, successivamente, sia inserito nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile deve provvedere, in sede di aggiornamento, ad inserire tale attività tra quelle svolte.
Il dipartimento della Protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale, dovranno comunicare al competente ufficio del Runts le cancellazioni degli Ets dal citato elenco per gli eventuali adeguamenti del registro unico.
La riforma del Terzo settore ha introdotto la nozione di “enti religiosi civilmente riconosciuti”, la quale sembrerebbe ricomprendere non solo gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica e quelli afferenti a confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato italiano, ma anche quelli delle confessioni ad oggi prive di intesa.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono richiedere l’iscrizione all’ufficio del Runts territorialmente competente depositando un apposito regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale contenga quanto esplicitamente previsto all’art. 14, c. 2, lettere da a) ad h) del decreto Runts.
Il soggetto al quale sia attribuita la rappresentanza legale dell’ente oppure, su mandato di questi, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, deve allegare alla domanda di iscrizione:
Dalla domanda di iscrizione devono risultare:
La domanda di iscrizione è presentata all’ufficio competente del registro unico, ai sensi dell’art. 8 del decreto Runts, e segue il procedimento ordinario previsto dal successivo art. 9 (vedi "L'iscrizione al Runts degli enti senza personalità giuridica".).
Le organizzazioni non governative (Ong), disciplinate in passato dalla legge n. 49 del 1987, sono ricomprese fra i soggetti della cooperazione allo sviluppo dalla legge n. 125 del 2014.
Ai fini dell’iscrizione al registro unico (art. 35 del decreto Runts):
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto con la nota n. 4787 del 22 maggio 2019 per chiarire la portata dell’art. 89, c. 9 del Cts, stabilendo che debba essere esclusa ogni automaticità dell’iscrizione delle Ong nel Runts.
Le ragioni indicate dal ministero per tale esclusione riguardano:
Ciò ha portato per l’appunto il ministero ad escludere ogni automatismo nell’iscrizione al Runts per le Ong e la necessità di prevedere uno specifico percorso di inserimento delle Ong all’interno del registro unico, come delineato in precedenza.
Si noti che da ciò derivano anche talune specifiche conseguenze nel “periodo transitorio”, non strettamente legate alla procedura di iscrizione ma di utile conoscenza. In particolare, è opportuno sapere che: