La conversione del decreto prevede una serie di proroghe, tra cui anche quella sulla dichiarazione Imu per gli enti non commerciali, Onlus e cinque per mille, per le riunioni in modalità telematica, riforma e riordino degli enti sportivi. Ecco una sintesi dei principali provvedimenti che interessano il Terzo settore
La conversione in legge del “Milleproroghe 2023” (decreto legge n. 198/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, contiene diverse disposizioni di interesse per il Terzo settore.
Il riferimento è, tra le altre, alla proroga del termine per la convocazione delle assemblee ordinarie ai fini dell’adeguamento degli statuti per il Terzo settore, quello di presentazione della dichiarazione Imu 2021 per gli enti non commerciali, del termine per le Onlus per essere destinatarie del cinque per mille e di alcuni in materia di normazione sportiva.
Vediamo in dettaglio il contenuto delle previsioni di riferimento, anche alla luce delle integrazioni intervenute in sede di conversione.
È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). L’indicazione è contenuta all’art. 9, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione).
Si ricorda che il termine temporale in oggetto era stato prorogato ancora dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (art. 26-bis dl n. 73/2022 come convertito dalla l. n. 122/2022).
Siamo quindi all’ottavo rinvio del termine in questione: in principio era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il correttivo al codice del Terzo settore (dlgs n. 105/2018) lo aveva spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dal cosiddetto “dl Crescita” (art. 43, comma 4-bis dl. n. 34/2019). Poi, il decreto legge “Cura Italia” (art. 35 dl. n. 18/2020), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale Covid-19, lo aveva rinviato al 31 ottobre 2020. Successivamente, in sede di conversione del decreto di proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021 (dl. n. 125/2020) era stato definito un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021. Il cosiddetto “dl Sostegni 1” aveva previsto lo spostamento dal 31 marzo al 31 maggio 2021, il dl “Semplificazioni 2021” (n. 77/2021) lo aveva spostato di un anno al 31 maggio 2022 e poi il “Semplificazioni 2” (dl. n. 73/2022) in sede di conversione lo aveva prorogato al 31 dicembre 2022.
Prorogata fino al 31 luglio 2023 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo, e di fare, altresì, ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza (art.3, c. 10-undecies). È quindi possibile svolgere le sedute in videoconferenza anche in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto.
È fissato al 30 giugno 2023, e non più al dal 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, Oicr) (art. 3, comma 1).
A tale scopo viene modificato l’art. 35, comma 4 dl. n. 73/2022 che aveva già differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione Imu per i citati soggetti passivi in relazione a quel periodo di imposta.
La proroga intervenuta con il dl n. 198/2022 si è resa necessaria in quanto il modello dichiarativo in questione – in cui sono peraltro recepite le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche – risulta ancora in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i citati contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023.
Arriva la proroga del periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus, spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) (comma 4 dell’art. 9)
In particolare, viene modificato l’art. 9, comma 6 dl. n. 228/2021, che era già intervenuto a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le Onlus, in ragione della complessità dell’avvio del Runts per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro.
Viene quindi prolungato di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano a essere destinatarie del cinque per mille.
Fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provvede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate (art. 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione).
A tale riguardo, i commi da 480 a 485 dell’art. 1 l. n. 234/2021 avevano previsto il rifinanziamento del c.d. bonus tv e decoder dando continuità agli interventi avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie già previste per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (art. 1, comma 1039, lett. c), l. n. 205/2017). La finalità dell’intervento era evidentemente quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Slitta dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni e dei rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 12, comma 6-sexies, introdotto in sede di conversione).
Più nel dettaglio, la disposizione interviene sull’art. 3 l. n. 118/2022 e dispone che sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 alcuni termini, tra i quali quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali aventi finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l’altro quelle balneari, di cui al dl. n. 400/1993 o gestite da Asd iscritte nel registro del Coni o gestite da enti del Terzo settore.
Il decreto prevede una serie di novità anche in materia di sport (art. 16).
Spostato dall’1 gennaio 2023 al 1 luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di molte norme poste dalla cosiddetta “Riforma dell’ordinamento sportivo” (dlgs n. 36/2021), che ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, sia in materia di lavoro sportivo (comma 1).
Tale differimento non concerne le norme di cui agli artt. 10, 39 e 40 e al titolo VI del citato dlgs n. 36, le quali trovano già applicazione dal 1 gennaio 2022.
In sede di conversione è stato inoltre inserito uno specifico differimento più ampio – al 1° luglio 2024 – per l’applicazione della norma che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno a ogni società sportiva professionistica, organo avente la funzione di esprimere pareri obbligatori (non vincolanti) relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Modificato il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) (comma 2). La norma, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1 luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1 luglio 2024 per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.
Modificata la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta (comma 2-bis inserito in sede di conversione).
La nuova versione prevede che l’adozione di tale regolamentazione, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, sia adottata entro il 31 dicembre 2023; nel caso di mancato rispetto di tale termine, la regolamentazione (relativa all’ordinamento sportivo della Federazione o Disciplina inadempiente) è adottata con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport e il termine finale di abolizione del vincolo – per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all’interno della Federazione o Disciplina inadempiente) e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) – è anticipato al 31 dicembre 2023.
Prorogate al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell’energia (comma 4).
In dettaglio, la norma dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia.
© Foto in copertina di Enrico Genovesi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”