Notai: nel Terzo settore superati i limiti di deleghe nelle assemblee separate

In una recente Massima del Consiglio di Milano si specifica che in questo caso negli enti che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascuno ne può rappresentare anche più di tre

Il 13 settembre 2024 la Commissione Massime per il Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 18 sul funzionamento delle assemblee “separate” affermando che nelle associazioni enti del Terzo settore (Ets) che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all’assemblea generale non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 24, comma 3 del codice del Terzo settore. Si ricorda che il limite a cui si fa riferimento prevede che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Come noto, il procedimento delle assemblee separate è finalizzato ad agevolare la partecipazione nell’assemblea dei soci in presenza di particolari condizioni che possono rendere più difficile la partecipazione quali, ad esempio, l’alto numero di soci o la dislocazione sul territorio dell’attività.

Tale procedimento è disciplinato, in materia di società cooperative, dall’art. 2540 cod. civ., previsione che l’art. 24 Cts, al comma 5, richiama come applicabile, nei commi dal 3 al 5, alle assemblee degli Ets nei limiti di compatibilità.

In particolare, l’art. 2540, terzo comma cod. civ. prevede che il sistema di nomina dei delegati all’assemblea generale – come previsto dall’atto costitutivo – deve assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati nominati dall’assemblea separata non possono tuttavia essere assimilati ai “delegati al voto”, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea.

Come si evince dal percorso logico - argomentativo sviluppato dalla Commissione, il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un’assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall’assemblea separata sono gli unici legittimati a partecipare all’assemblea generale.

La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall’intera assemblea separata.

© Foto in copertina di Andrea Marcuz, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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