L’entrata in vigore della disposizione coinvolge gli enti associativi dotati di partita Iva in regime 398 ed è attiva da 1° gennaio 2024. Ecco alcune indicazioni
Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti associativi dotati di partita Iva e che hanno optato per il regime 398 sono obbligati all’emissione e alla trasmissione delle fatture in formato elettronico. Si ricorda che l’obbligo non coinvolge gli enti non profit che non svolgono alcun tipo di attività commerciale, e quindi sprovvisti di partiva Iva.
Al fine di comprendere esattamente la portata della norma è opportuno ripercorrere brevemente le disposizioni che regolano il rapporto tra chi ha optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991 e l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal dpr 633 del 1972.
L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, recato dal decreto legge 119/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, conteneva specifiche deroghe, volte a introdurre semplificazioni in ordine ai nuovi adempimenti, per i soggetti in regime 398 di ridotte dimensioni (con ricavi commerciali annui pari o inferiori a 65.000).
Per tali soggetti era prevista la possibilità di continuare ad emettere fatture nel formato cartaceo (facoltà, non obbligo).
La circolare n. 14 del 2019 dell’Agenzia delle entrate, intervenuta in materia di fatturazione elettronica, delineava due possibili fattispecie di comportamento per i soggetti in regime 398 con volumi, nell’anno 2018, superiori ai 65.000 euro di ricavi:
A prescindere dai volumi, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è sempre stato operativo nel caso di emissione nei confronti della pubblica amministrazione.
Le ipotesi di esonero dalla fatturazione elettronica hanno visto un progressivo ridimensionamento, attutato a partire dal 1° luglio 2022 a valere fino al 31 dicembre 2023, in cui vi è stato un processo graduale di avvicinamento all’obbligo di fatturazione elettronica, abbassando il limite entro il quale godere dell’esonero a 25.000 euro di ricavi annuali. Pertanto, solo per i soggetti che nell’anno 2021 avevano conseguito ricavi pari o inferiori a 25.000, era data facoltà sino al 31 dicembre 2023 di emettere fattura nel formato cartaceo.
Per tutti gli altri soggetti (con volume di ricavi superiori a 25.000) l’obbligo di emettere fattura elettronica era operativo quindi dal 1° luglio 2022.
Dal 1° gennaio 2024 anche la soglia dei 25.000 euro risulta abrogata; pertanto, tutti i soggetti che hanno optato per il regime 398, a prescindere dal volume di ricavi, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.
Oltre all’emissione del documento in formato elettronico, in relazione al tema della conservazione delle fatture elettroniche, gli enti si devono attivare per la conservazione elettronica delle stesse: questa è possibile, gratuitamente, attraverso il portale fatture e corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, o attraverso la sottoscrizione di un contratto con un soggetto esterno abilitato a tale servizio di conservazione.
Non vige invece il medesimo obbligo di conservazione per le fatture passive.
© Foto in copertina di Giorgio Zompi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"