Obbligo di green pass anche per i volontari di servizio civile universale

È una delle principali novità per il Terzo settore contenute nella conversione in legge del dl 127/2021, che prescrive il suo utilizzo nei luoghi di lavoro pubblici e privati. In più, verifiche semplificate e indicazioni sulla scadenza

Con la legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2021) è stato convertito in legge il dl n. 127/2021 (cosiddetto dl green pass), secondo cui dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 sono obbligatori nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Come sappiamo, tale obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

Per un approfondimento sul tema, è possibile consultare la sezione dedicata "Green pass. Istruzioni per l’uso".

La legge di conversione apporta alcune modifiche al testo originario del dl n. 127, alcune delle quali sono tese a rendere più semplice l’attività di verifica del possesso del certificato verde che deve essere posseduto da chi intende accedere ai luoghi di lavoro.

Tra le novità di interesse per il Terzo settore, l'estensione dell'obbligo della certificazione verde per gli operatori volontari del servizio civile universale.

Estensione dell’obbligo del green pass agli operatori volontari del servizio civile universale

L’obbligo del green pass è previsto, secondo lo specifico ambito di appartenenza, agli operatori volontari del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati (art. 3-bis – inserito nel dl n. 127/2021 dalla legge di conversione).

Le altre novità

Tra le ulteriori modifiche di interesse, si segnala che per semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso del green pass, i lavoratori del settore pubblico e privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 (art. 1 comma 5 del dl n. 127/2021). I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Tale previsione semplifica il controllo soprattutto nelle piccole realtà che, esclusivamente a questo fine, potranno evitare ulteriori verifiche per tutta la durata di validità del green pass.

Se, poi, il green pass scade durante il turno di lavoro, la permanenza all’interno del luogo di lavoro è consentita fino alla fine del turno. È, questa, una misura rivolta principalmente ai lavoratori con green pass ottenuto con tampone, che non potranno quindi essere allontanati dal luogo di lavoro anche se la certificazione scade durante il servizio.

Inoltre, i dieci giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso (perché privo di certificazione verde) sono considerati giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (comma 7 dell’art. 3 del dl n. 127).

Foto di Mircea - See my BEST collection da Pixabay

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