Gli organismi territoriali di controllo (Otc) sono uffici territoriali dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), privi di autonoma personalità giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei centri di servizio per il volontariato (Csv) nell’ambito territoriale di riferimento (individuato dalla norma in quindici), in conformità alle norme del Codice del terzo settore, dello statuto e delle direttive dell’Onc. Gli Otc non hanno una propria autonomia regolamentare, in qunto il loro regolamento deve essere approvato dall’Onc.
Su tutto il territorio nazionale sono previsti 15 Otc (7 di competenza regionale e 8 pluriregionale):
Ambito 1: Liguria
Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta
Ambito 3: Lombardia
Ambito 4: Veneto
Ambito 5: Trento e Bolzano
Ambito 6: Emilia-Romagna
Ambito 7: Toscana
Ambito 8: Marche e Umbria
Ambito 9: Lazio e Abruzzo
Ambito 10: Puglia e Basilicata
Ambito 11: Calabria
Ambito 12: Campania e Molise
Ambito 13: Sardegna
Ambito 14: Sicilia
Ambito 15: Friuli Venezia Giulia.
La composizione di ciascun Otc è variabile in base all’ampiezza dell’ambito territoriale di riferimento. Essa, tuttavia, riflette la composizione mista dell’Onc, assicurando una prevalenza agli esponenti designati dalle Fob e con la partecipazione dei diversi stakeholder (esponenti delle Odv del territorio; Anci - associazione nazionale dei comuni italiani; Regione). I componenti dell'Otc sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni (con possibilità di proroga), per un massimo di tre mandati consecutivi. La partecipazione all’Otc non può dare luogo ad emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul Fun o sul bilancio dello Stato (ma è possibile che gravino su altre fonti).
Gli Otc competenti su 1 regione - e quindi Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia - sono composti da:
Gli Otc competenti su 2 regioni - e quindi Piemonte e Val d'Aosta, Trento e Bolzano, Marche e Umbria, Lazio e Abruzzo, Puglia e Basilicata, Campania e Molise - sono composti da:
Gli Otc nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto non solo delle norme del codice del terzo settore, dello statuto e delle direttive Onc, bensì pure a quanto stabilito nel proprio regolamento (adottato dall’Onc) che deve «disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio». Gli Otc non possano svolgere o finanziare alcuna attività che non sia ricompresa nell’elenco o che sia a questa direttamente connessa.
Le funzioni dell’Otc (il cui operato è controllato dall’Onc) possono essere suddivise:
La nuova configurazione della governance del sistema Onc/Otc comporta il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, grazie alla soggettività giuridica riconosciuta esclusivamente in capo all’Onc (e non già anche agli Otc che sono uffici territoriali dell’Onc), alla riduzione alla metà del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei Csv (da 315, dei vecchi Comitati di gestione, a 166, dei nuovi Onc e Otc) e all’uniformità di trattamento sul piano nazionale grazie all’opera di coordinamento svolta dall’Onc (significativa in tal senso la relazione annuale che l’Onc deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei Csv).
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 61, 62, 63, 64, 66
Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell'organismo nazionale di controllo”
ABROGAZIONI
ENTRATA IN VIGORE
Dal 03/08/2017 per le norme del codice del terzo settore.
La scheda è aggiornata al 20 maggio 2019.