Organizzazione e funzionamento

Dalle sezioni alla sua gestione

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) contiene informazioni specifiche, omogenee e predefinite per tutti gli enti del Terzo settore (Ets), secondo criteri tassativi e tipici e senza distinzione in relazione alla loro dislocazione sul territorio nazionale.

Con l’istituzione di un registro unico e di regole omogenee, contenute in un unico atto normativo, si introduce un concreto cambio nelle modalità di iscrizione in un registro che, seppur detenuto per competenza dalle Regioni e Province autonome, resta realmente “unico”. A tal fine, il legislatore delegato ha previsto appositi controlli finalizzati alla verifica del corretto funzionamento del sistema di registrazione degli Ets, per assicurare l’uniformità nell’applicazione della disciplina fra i diversi livelli territoriali che compongono il registro unico.

Il Runts si compone di 7 sezioni differenti suddivise sulla base di una valutazione legata alla “qualificazione”, particolare o meno, che l’ente voglia assumere nel contesto degli Ets. Ne deriva che la qualifica di Ets ricomprende tutti gli enti che abbiano deciso di accedere al registro, indipendentemente dalla sezione che, invece, ne delinea le specifiche caratteristiche assunte. Per rendersi facilmente conto della struttura del registro, è sufficiente elencare le sezioni nel quale esso è suddiviso (art. 46 del codice del Terzo settore o "Cts"):

  1. organizzazioni di volontariato (“Odv”);
  2. associazioni di promozione sociale (“Aps”);
  3. enti filantropici;
  4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. reti associative;
  6. società di mutuo soccorso;
  7. altri enti del Terzo settore (“Ets”), che non ritengano di volersi o potersi iscrivere nelle precedenti sezioni.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Inoltre, per le imprese sociali e le cooperative sociali, tenute ad iscriversi al registro imprese, l’iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatta attraverso l’inserimento dell’ente nelle apposite sezioni del registro imprese, che ne gestisce le relative procedure.

Si tenga presente che la scelta di una sezione rispetto ad un’altra comporta per l’ente iscritto l’applicazione, in via prevalente, delle disposizioni particolari che regolano la specifica qualifica rispetto alle disposizioni concorrenti che disciplinano, in via generale, gli Ets.

Un’esemplificazione di quanto appena evidenziato può essere fatta in relazione alla nomina degli amministratori in un Ets, i quali devono essere scelti, generalmente, in maggioranza tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati (art. 26, c. 2 del Cts). Qualora, però, l’ente in questione fosse un’organizzazione di volontariato (Odv), è previsto che siano tutti gli amministratori ad essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (art. 34, c. 1 del Cts).

Come appena specificato, la disposizione particolare (art. 34, c. 1 del Cts) prevale sulla disposizione generale (art.26, c.2 del Cts).

Pertanto, la scelta della sezione del Runts deve essere accompagnata da una corretta e ponderata lettura delle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore. L’art.3 del codice delinea un sistema di gerarchia delle fonti per il quale le disposizioni in esso contenute si applicano in via generale a tutti gli Ets, salvo che non siano derogate - ed in quanto compatibili - da altre disposizioni particolari che regolano specifiche categorie di Ets.

In merito al funzionamento del Runts, esso viene gestito attraverso l’ufficio statale e gli uffici regionali/provinciali per ciascuna Regione o Provincia autonoma. Per lo svolgimento delle relative competenze, secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione ed in coerenza con la procedura informatica delineata per l’implementazione del registro, sono individuati:

  1. i soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti che il Cts assegna ai rispettivi uffici;
  2. i responsabili dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
  3. gli addetti all’istruttoria dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a).

Agli uffici regionali e provinciali del Runts compete:

  1. l’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle diverse sezioni del registro ad eccezione della sezione “reti associative”, di competenza esclusiva dell’ufficio statale;
  2. la registrazione delle informazioni e la tenuta degli atti soggetti a deposito presso il registro stesso e dei provvedimenti emanati;
  3. l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente, con obbligo di darne comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove abbia sede l’ufficio regionale o provinciale presso il quale l’ente è iscritto, nei casi di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile e, dunque, ove trattasi di ente con personalità giuridica di diritto privato;
  4. la revisione, con cadenza almeno triennale, dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del Runts, ad eccezione delle reti associative iscritte anche in altre sezioni, per le quali la verifica è effettuata “tout court” dall’ufficio statale;
  5. il controllo, ai sensi dell’art.93, c.1 del Cts ed in ragione della propria competenza territoriale, finalizzato ad accertare:
  • la presenza e permanenza dei requisiti necessari richiesti per l’iscrizione al registro;
  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Runts.

L’attività di controllo appena individuata può, altresì, essere svolta dalle reti associative e dai centri di servizio per il volontariato (Csv), ove appositamente autorizzati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nei confronti dei rispettivi aderenti;

  1. il rilascio dei pareri obbligatori in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’Ets.

L’ufficio statale del Runts svolge, nei confronti degli enti iscritti nella sezione “reti associative”, le attività di cui alle precedenti lettere b), c), d) e) ed f).

L’individuazione dell’ufficio competente avviene su base territoriale, in relazione alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente del Terzo settore ha la propria sede legale. Ne deriva che il trasferimento della sede dell’ente in altra Regione o Provincia autonoma comporta anche il trasferimento della competenza dell’ufficio del registro vigilante. Il nuovo ufficio di competenza acquisisce direttamente dall’ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e gestione dell’ente interessato, il quale riceve unicamente riscontro dell’avvenuto passaggio delle competenze.

Nel caso in cui un Ets, iscritto in una delle sezioni del Runts, acquisisca l’iscrizione anche nella sezione “reti associative”, la competenza passa per intero all’ufficio statale, il quale provvede a ricevere tutti i dati necessari con le modalità appena individuate.

Qualsiasi istanza da parte degli Ets rivolta agli uffici del registro unico deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematiche adatte a consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione dal sistema telematico e di protocollazione da parte dell’amministrazione ricevente, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato B) al decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts). A tal fine, gli Ets devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), che verrà reso pubblico attraverso il Runts.

Nelle interlocuzioni con l’ufficio provinciale di Bolzano, i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di utilizzare la propria lingua.

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