Organo di controllo nel Terzo settore, ecco come fare i verbali

In una fase di nomine e riorganizzazione arriva un kit di utili strumenti per i professionisti da adattare alle singole esigenze a cura del Consiglio nazionale dei commercialisti

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cncec) mette a disposizione un vero e proprio kit di strumenti utili all’organo di controllo degli enti del Terzo settore. Si tratta di format di verbali e procedure da adattare e contestualizzare alle specifiche esigenze degli enti e degli organi stessi e che rispondono a una maggiore uniformità e disciplina di alcuni aspetti che prima della riforma del Terzo settore erano demandati alle indicazioni statutarie.

A disposizione non solo i verbali dell’organo di controllo, ma anche un format di verbale della sua nomina, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

I verbali presentati nel documento comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo) contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

Come si legge nella comunicazione ufficiale, i verbali dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. In molti casi, infatti, potrebbero non risultare presenti o pertinenti alcune tematiche in realtà necessarie al caso del singolo ente del Terzo settore. In questo caso sarà lo stesso professionista ad adeguare i formati esistenti alla situazione in modo da definire le indicazioni che meglio rappresentano l’organizzazione.

Un supporto in questa fase di nomine

I format arrivano in una fase di numerose nomine per molti enti del Terzo settore. Numerosi enti, infatti, hanno già provveduto ad adeguarsi alla normativa e l’organo di controllo inizia ad essere una realtà diffusa. In particolare, in vista degli adeguamenti statutari semplificati per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus la cui scadenza è stata recentemente prorogata di un altro anno, al 31 maggio 2022, molti enti hanno provveduto a nominare un organo di controllo e, se necessario, di revisione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva già stabilito in una nota del novembre 2020 che gli enti del Terzo settore obbligati a nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti (artt. 30 e 31 del dlgs 117/2017) dovranno farlo da subito, al di là dell’istituzione del registro unico nazionale (per saperne di più ecco l’articolo “Terzo settore, l’organo di controllo è obbligatorio fin dal 2020”) e quindi per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Nel caso in cui le nomine non siano state effettuate con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019, sarebbero dovute avvenire con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, convocabile quest’anno entro il 29 giugno 2021. Una volta che diverrà operativo, le nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Sul tema dei controlli, il consiglio nazionale dei commercialisti lavora da tempo, organizzando una serie di eventi e pubblicando diversi documenti utili ai professionisti investiti da questo incarico ma anche agli enti. Tra questi, le “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”. I verbali successivi servono a rendere ancor più operative le norme tecniche contenute nelle norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, se compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Per saperne di più sull’organo di controllo, ecco un breve video su come funziona:

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