Per chi rimane fuori dal registro unico nazionale

Le conseguenze

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31 MARZO 2023

Se la Onlus non provvede ad iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore, il sodalizio non si estingue ma la perdita della qualifica di Onlus comporta l’obbligo di devolvere il patrimonio (art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997).

La circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E precisa però che la perdita della qualifica equivale ai fini della destinazione del patrimonio allo scioglimento dell’ente e comporta quindi la conseguente devoluzione del patrimonio stesso ad altra associazione non lucrativa, pertanto una Onlus che decide di non entrare nel Terzo settore deve devolvere il patrimonio ai fini di pubblica utilità.

Ma quale patrimonio?

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 59 del 31/10/2007, nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus. A tal fine l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all’Agenzia per le Onlus ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’ente, redatta ai sensi dell’art. 20bis comma 1, lettera a), dpr del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di Onlus, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno. Si ribadisce, pertanto, la necessità che l’ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto al citato art. 20bis che dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono ‹‹rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione”.

Per approfondire tale aspetto si consiglia di esaminare l’Atto di indirizzo in relazione alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente adottato dal Consiglio dell’Agenzia del Terzo settore il 17 maggio 2008.

Tale interpretazione è stata poi accolta dallo stesso codice del Terzo Settore il cui articolo 50 prevede che “L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del Codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.”

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