Secondo l’analisi delle diverse fonti normative su questa particolare qualifica di ente del Terzo settore, anche quelle di grandi dimensioni sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal dm 39/2020, in linea anche con quanto stabilito nel manuale di Unioncamere sul tema
L’argomento relativo a quale schema di bilancio di esercizio debbano adottare le società di mutuo soccorso risulta ad oggi ancora piuttosto ostico. Punti fermi sull’argomento sono rappresentati da:
Detto ciò, è facile desumere un quadro della situazione chiaro per le società di mutuo soccorso cosiddetti “minori”, ossia quelle che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi, mentre tutto appare meno lineare in riferimento alle società di mutuo soccorso di grandi dimensioni.
Infatti le prime, in quanto iscritte nella sola sezione f) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), dovrebbero predisporre i propri bilanci in linea con le previsioni contenute nel dm n. 39 del 5 marzo 2020 (modelli A, B e C oppure il solo modello D, a seconda che i relativi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano o meno superiori alla soglia dei 220 mila euro).
Invece, in riferimento alle società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni, cosiddetti “regolari”, essendo tenute queste ad iscriversi nella sezione speciale “imprese sociali” presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, non è chiaro se sia possibile utilizzare gli schemi di bilancio previsti dal codice del Terzo settore (Cts), dato che l’art. 2 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 marzo 2013 prevede che le società di mutuo soccorso adottino i modelli previsti per le imprese sociali che, ricordiamo, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del Cts, sono tenute e redigere il proprio bilancio di esercizio secondo le disposizioni del codice civile.
Tuttavia, non può non essere rilevato che le società di mutuo soccorso, anche se iscritte nel registro imprese, non svolgono attività in forma di impresa commerciale, in quanto i servizi resi sono rivolti ai soli associati e familiari e non all’intero mercato. D’altronde, questa loro collocazione nel Registro Imprese della Cciaa risponde a mere esigenze di inquadramento soggettivo.
Vale la pena, in proposito, sottolineare come l’art. 23 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, riformulando in maniera pressoché integrale il testo dell’art. 1 della legge n. 3818 del 1886 (a tutt’oggi la fonte primaria della disciplina delle società di mutuo soccorso), ribadisca che “le società di mutuo soccorso (…) non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
Inoltre, un siffatto ragionamento porterebbe a concludere che anche le società di mutuo soccorso di grandi dimensioni, in quanto a tutti gli effetti enti del Terzo settore, sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal dm 39/2020.
Quest’ultima ipotesi, tra l’altro, è in linea con quanto previsto da Unioncamere in materia di deposito del bilancio nel registro delle imprese (pag. 34, comma 4.2.4. del Manuale Unioncamere 2023).
© Foto in copertina di Gabriella Carnevali, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"