L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:
In assenza di dipendenti e co.co.co. non è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2. Il Ministero del Lavoro però nel definire come lavoratori che devono essere valutati ai fini del rapporto di cui al punto 2) esclude i lavoratori autonomi occasionali ed i titolari di partita iva a condizione che abbiano rapporti non continuativi con l’associazione. I titolari di partita iva non vengono comunicati nella piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ma incidono nella valutazione del requisito di cui al punto 1) per cui l’associazione con tre titolari di partita iva dovrà dimostrare la presenza di almeno quattro volontari.
L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:
Bisogna distinguere tra:
“1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all’art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l’operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.