In ogni caso gli elementi da inserire negli elenchi sono i medesimi così come deve essere assicurata a tutti la tutela assicurativa.
Se parliamo di registro volontari in formato cartaceo si potrebbe ipotizzare di utilizzare un verso per l’inserimento dei volontari continuativi, l’altro per i volontari occasionali.
Rispetto alla tenuta su supporto cartaceo consente di copiare in Excel i dati di persone che potenzialmente sono anche associati dell’ente. Perché possa essere tenuto il registro in modalità elettronica (cosa diversa dalla tenuta telematica) bisogna comunque garantire l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte avvalendosi della marca temporale e della firma digitale. Si pone però il tema della conservazione del registro gestito in modalità elettronica per cui l’unica soluzione appare la successiva stampa del registro su fogli previamente vidimati.
Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021 definisce i contenuti minimi e non la strutturazione del registro.
1) inserire nel registro volontari una data antecedente a quella di vidimazione del registro purché ovviamente coerente con la decorrenza della copertura assicurativa del volontario;
2) adottare un nuovo registro volontari in discontinuità con il passato.
Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.
«2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.