Si applica alle operazioni di pagamento effettuate tramite dispositivo elettronico per un’attività di beneficienza o per effettuare donazioni liberali agli enti del Terzo settore che esercitano specifiche attività di interesse generale. Ecco quali
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 novembre 2022 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 19 settembre 2022, n. 171 che reca il regolamento di individuazione delle attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’art. 5 dlgs n. 117/2017, per delimitare la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.
Il decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. n) dlgs n. 11/2010 che demanda l’individuazione delle attività caritatevoli proprio a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il regolamento in questione si applica alle operazioni di pagamento disposte da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività tra quelle di interesse generale individuate dallo stesso regolamento all’art. 3.
Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le medesime operazioni addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell’utente stesso presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.
Nell’ambito del regolamento in questione (art. 3), sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
Fino alla piena operatività del Runts, tale regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
© Foto in copertina di Umberto Lucarelli, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"